L’articolo 622 del Codice Penale punisce la
rivelazione del segreto professionale, e prevede che costituisca violazione
della norma penale rendere noti fatti, circostanze, informazioni, notizie la
cui diffusione potrebbe creare nocumento alla persona che si è rivolta al
professionista in ragione del suo stato, ufficio, arte o professione
(giornalista, medico, avvocato, commercialista, assistente sociale).Dunque,
perché il reato si concretizzi, è sufficiente che la violazione del segreto
possa comportare un danno o un pregiudizio giuridicamente rilevanti – siano
essi morali, materiali, esistenziali – alla persona offesa, ma non è necessario
che li “comporti” o li “debba comportare”: è pienamente sufficiente la
potenzialità dannosa dell’azione del professionista. La ratio legis sottesa
al diritto di astenersi dal testimoniare per coloro che fanno parte delle
categorie professionali contemplate nell'art. 200, comma 1, c.p.p., tra le quali vi è quella degli
avvocati, è caratterizzata dalla esigenza di garantire il normale esercizio
di quelle particolari professioni.La norma processuale appena
ricordata prevede per gli avvocati una chiara ipotesi di esenzione
dal generale dovere di testimoniare (da ritenersi estesa, secondo la
lettura operata da Corte cost. 8 aprile 1997, n. 87, ai praticanti la professione forense) nonché per
ogni altra persona che risulti far parte dell'ufficio della difesa, tutte le
volte in cui il professionista forense (o il soggetto a lui collegabile)
richiesto dagli organi inquirenti di fornire informazioni ovvero convocato
dinanzi al giudice per testimoniare su ciò che sa in quanto avvocato, dichiara
che intende astenersi opponendo il segreto professionale.Non è un privilegio
concesso ad una categoria.
È un diritto potestativo – la cui
natura impone che sia il professionista, nell'esercizio della corrispondente
facoltà, ad opporre il segreto al giudice il quale giammai può rilevarlo
d'ufficio – che ha per fine primario la protezione della libertà della funzione
difensiva in particolare mediante la tutela della efficacia dell'esercizio
della attività professionale forense e dei fondamentali diritti ad essa
funzionali perché degni di rilevanza costituzionale come il diritto di azione e
quello di difesa .Posto quindi che non è legalmente possibile pretendere
dall'avvocato testimone o informatore la rivelazione di quanto è a sua
conoscenza tutte le volte in cui egli opponga il segreto professionale
all'interrogante purché ciò che gli si domanda abbia attinenza con l'esercizio
della funzione professionale, bisogna anzitutto individuare la reale portata
del controllo che il giudice è tenuto ad operare su tale
allegazione ove abbia motivo di dubitare della fondatezza della dichiarazione
di astensione.La norma prevede che il giudice provveda agli accertamenti
necessari (art. 200, comma 2, c.p.p.).Il controllo giudiziale deve
ragionevolmente avere di mira anzitutto la verifica della qualifica
soggettiva della persona che invoca il segreto e, accertata questa,
proiettarsi sulla possibile connessione delle notizie richieste e non
rivelate con l'esplicazione della addotta funzione difensiva o, più in
generale, dell'attività stessa di avvocato ma non anche dell'esistenza
di uno specifico mandato defensionale prima che del collegamento con
il mandato stesso, non essendo l'esistenza o il mantenimento di quest'ultimo
necessari per giungere a considerare oggetto di sapere professionale
quanto viene richiesto all'avvocato di rivelare.
È sufficiente l'allegazione da
parte del legale di non poter deporre sui fatti e relative circostanze
richiesti perché vincolato dal segreto professionale avendoli conosciuti a
causa dell'espletamento della funzione stessa (Cass. pen., Sez. V, 5 marzo 2013, n. 17979). L'espressione abbastanza
chiara della norma non sembra lasciar spazio a dubbi, tantomeno ad
interpretazioni ambigue che possano consentire al giudice di eludere il dovere
di compiere ogni concreta verifica facendo semplicemente ricorso ad
argomentazioni di carattere logico tratte dagli elementi del processo in cui la
testimonianza si pretende che la testimonianza avvenga .Invero ciò che è
necessario è al contempo e per sinonimia, da leggersi come fondamentale,
obbligatorio, insopprimibile, inevitabile.