domenica 31 gennaio 2016

Con le dovute grazie




Anche senza essere Raymond Carver, tutti dobbiamo trovare le parole giuste per comunicare quello che vogliamo dire ed ogni strumento deve avere il suo linguaggio. Scrivere un discorso è diverso da scrivere una brochure. Scrivere il bilancio annuale della società è diverso da scrivere una presentazione o un documento tecnico. E lo stile della scrittura? Ebbene sì, anche questa è una forma di comunicazione ed una ricerca di attenzione che richiede l’adeguata forma per favorire la persuasione. D’altro canto (già lo sappiamo), Lord Chesterfield affermava che lo stile è l’abito dei pensieri, e un pensiero ben vestito come un uomo ben vestito, si presenta molto meglio. Lo sappiamo bene, noi avvocati, e tra noi, meglio lo sanno, i civilisti per i quali i biglietto da visita che presentano al giudice è proprio l’atto giudiziale con cui introducono una causa. A tal proposito attraverso una breve ricerca su internet ho scoperto che un nostro collega civilista di Los Angeles, Matthew Butterick, ha realizzato un sito dal titolo Typography for Lawyers con lo scopo di insegnare agli avvocati ad adottare i giusti accorgimenti tipografici nella stesura degli atti. Ora i tempi sono maturi anche per noi avvocati italiani e la presentazione visiva dei testi mi è sembrato un argomento interessante ed affascinante. Secondo l’avv. Butterick uno stile tipografico di un documento legale — dalla scelta dei font all’impaginazione — può risultare esteticamente più gradevole, più chiaro ed, anche, più persuasivo. Afferma, infatti, che scrivere un’intera memoria difensiva, ad es., con font Times New Roman a dimensione 12, equivale a discutere oralmente una causa davanti al giudice, stando immobili, con gli occhi bassi, fissi sul foglio, leggendo con voce monotona, finendo così inevitabilmente per perdere l’attenzione del giudice. Così come presentare uno scritto poco curato corrisponderebbe a presentarsi in udienza senza essersi fatti una doccia, lavati i denti, pettinati i capelli e con le scarpe sporche. Vi sono due tipi di font di caratteri: monospazio e proporzionali
I primi sono caratterizzati dal fatto di avere tutti i caratteri della stessa larghezza mentre i secondi hanno caratteri di larghezza variabile. I caratteri proporzionali sono generalmente considerati più attraenti e più facili da leggere. I font monospazio sono più difficili da leggere ed occupano più spazio orizzontalmente. Un tipico esempio di carattere monospazio è il Courier. Bisogna poi distinguere tra font con le grazie (o a bastoni) e quelli senza. I primi sono quelli i cui caratteri possiedono alle estremità degli allungamenti ortogonali, detti appunto grazie, mentre i secondi ne sono privi. I font con grazie sono considerati preferibili perché più gradevoli esteticamente e di più facile lettura. Un tipico esempio di font con le grazie è il Times New Roman. Esempio di font senza grazie e invece Arial. Tra i font di sistema già inseriri per default nel prorpio sistema operativo i più comuni e considerati i migliori sono: Baskerville, Bell, Calisto, Century Schoolbook, Franklin Gothic, Garamond, Gill Sans, Goudy Old Style, High Tower Test, Hoefler Text, Optima, Perpetua. 
Fra i font a pagamento, invece, per gli scritti legali si consigliano: Sabon (per gli atti), Stempel Garamond (per la corrispondenza), Lyon Text, Miller, Minion, Williams Caslon, Mercury. 
Scelto il carattere sembrano opportuni ulteriori suggerimenti sulla formattazione del testo e sulla distribuzione dei paragrafi. 
Andrebbe, inoltre, evitato l’uso della sottolineatura per favorire l’utilizzo del grassetto (il corsivo, noi, in Italia, lo utilizziamo prevalentemente per le citazioni, tipicamente della giurisprudenza), dovendo servire a mettere in evidenza un concetto, se si mette in evidenza tutto (o troppo) è come non mettere in evidenza niente, dovendo limitarsi a mettere in grassetto solo le parole o piccole frasi più significative del periodo. Un’alternativa all’uso del grassetto, per evidenziare una parte del testo, può essere l’uso del maiuscoletto che è come il maiuscolo ma con l’altezza del minuscolo. Il testo centrato dovrebbe essere utilizzato per i titoli delle varie sezioni dello scritto difensivo (come “PREMESSE”, “FATTO E DIRITTO”, “CONCLUSIONI”, ecc.) mentre non andrebbe usato, ad es., per i titoli dei vari motivi/punti dello scritto difensivo. Nemmeno eventuali tabelle presenti nel documento andrebbero centrate ma andrebbero, invece, lasciate allineate a sinistra. Si ritiene che sia meglio giustificare il testo da al documento un aspetto più chiaro e formale usando la sillabazione per evitare tronchi nell’andare a capo riga. 
Andrebbe limitato al massimo l’uso di testo scritto tutto maiuscolo che risulta anche più faticoso da leggere perché rende più omogenee le forme rispetto al minuscolo. L’uso del maiuscolo è dunque consentito solo per brevi titoli (meno di una riga). Inoltre, non è necessario, come spesso si vede fare negli atti difensivi, mettere i nomi delle parti o i termini chiave tutti in maiuscolo (o peggio in maiuscolo e grassetto). Dunque andrà scritto “Tizio Tizi” e non “TIZIO TIZI”. Viene inoltre consigliato di mettere uno spazio tra le lettere per rendere più leggibile il testo scritto in maiuscolo (es. T R I B U N A L E D I V E R O N A anziché TRIBUNALE DI VERONA). Per quanto concerne gli elenchi numerati, si sconsiglia l’utilizzo sia dei numeri romani — sia maiuscoli (I, II, III) che minuscoli (i, ii, iii) perché difficili da leggere e “decifrare” e perché confondibili tra loro — sia delle lettere, maiuscole (A, B, C) o minuscole (a, b, c). Si consiglia, invece, di usare più livelli di numeri:
 

1. primo punto primo livello
    1.1 primo punto secondo livello
       1.2 secondo punto secondo livello
       1.2.1 primo punto terzo livello
          2.2.2 secondo punto terzo livello
    1.3 terzo punto secondo livello
2. secondo punto primo livello
 
Dalla carta stampata al web le questioni sono le stesse, ci troviamo però di fronte ad alcune scelte obbligate: la lettura a distanza e, più in generale, la lettura a video, riducono di molto la leggibilità delle lettere. In questo caso, quindi, è necessario usare font adeguati ed essenziali, ovvero quelli del secondo tipo. Ottimi quindi l’Arial e il Verdana, pessimi il Times new Roman e tutti i caratteri con “grazie”. In particolare l’Arial, essendo più stretto, permette la presenza di testi più lunghi, mentre il Verdana dovrebbe essere riservato per le presentazioni che usano poche frasi ad effetto e che non hanno blocchi di testo di una certa consistenza. Curiosa, in tempi di spending review, la storia dello studente americano di 14 anni, Suvir Mirchandani, che nel 2011 ha scoperto che cambiando il carattere di stampa sui documenti ufficiali il governo Usa avrebbe potuto ottenere risparmi nell'ordine dei 370 milioni di dollari l'anno. Risparmio ottenuto passando dal font Times New Roman al Garamond. 
Questo, infatti, inventato nel 1530 da Claude Garamont e caratterizzata da tratti più sottili rispetto agli altri caratteri, è stata eletta la font più efficiente dal punto di vista dei consumi perchè richiede meno inchiostro in fase di stampa. Il governo Usa come del resto il nostro più modesto PCT sono focalizzati sul passaggio dalla carta al Web, e quindi sull'opportunità di ridurre le attività di stampa, peraltro già effettuate, almeno si spera, su carta riciclata. Ad ogni modo, qualche stampa in bozza od in copia cortesia, ci tocca, quindi, che sia stile o risparmio carta e toner: fate la vostra scelta!

venerdì 22 gennaio 2016

Alla hostess non far sapere che ti servon le cappelliere


Rinchiuse nelle cappelliere degli aerei per celebrare le prime ore di volo. Accade in Cina dove alcune foto pubblicate sul popolare servizio di messaggistica istantaneo WeChat e diventate subito virali, mostrano delle giovani hostess della compagnia aerea cinese Kunming Airlines sdraiate nello scomparto per i bagagli. Una sorta di rituale di iniziazione, si legge nel post, imposto dai colleghi più anziani a tutti gli assistenti di volo "che hanno completato dalle 30 alle 50 ore di servizio". Con le cappelliere deve aver un conto in spseso anche l'hostess di questa vicenda che  invitava una passeggera, che trovava stipata la porzione di cappelliera sopra il posto assegnato, a posizionare il suo bagaglio a mano dove vi fosse spazio. La viaggiatrice accetta per buono il consiglio della hostess ritenuto di buon conto per esperienza e prassi. Pertanto, meglio sistemando nella borsa tablet, telefoni cellulari e profumi per evitarne la rottura, la sventurata agisce come consigliato. Due ore dopo, alla discesa dall'aereo, trova manmesso il, bagaglio e trafugato il contenuto.
In questa materia trova applicazione la Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, è stata firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001. In particolare, a mente dell'art. 22 della Convenzione, "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero" (pari ad oggi a circa Euro 1.267,55). In virtù di detta disciplina, redatta principalmente per i bagagli da stiva, al vettore che voglia sottrarsi all'obbligazione risarcitoria, spetta di dimostrare di aver adottato, unitamente ai propri preposti, tutte le misure oggettivamente possibili, secondo un criterio di diligenza professionale, ad evitare l'evento dannoso o a ridurne le conseguenze negative. (Giudice di Pace di Milano Sentenza 18 giugno 2015, n. 9246) Con l'imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve fornire la prova di eventuali fatti in contrasto con quanto dedotto dall'attore. Dello stesso tenore è la pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione 9 civile Sentenza 26 maggio 2015, n. 11528 che afferma come per effetto della consegna delle cose trasportate da parte del vettore aereo all'impresa esercente il servizio di handling aeroportuale viene in essere un deposito a favore del terzo che ha per oggetto l'obbligo del depositario di custodire e di restituire la merce al destinatario e quest'ultimo, in caso danneggiamento o di perdita di detta merce verificatasi nella fase di tale deposito. Diverso, in parte, appare l’obbligo di risarcimento della manomissione o furto del bagaglio a mano. In questo caso non vi è una effettiva consegna del bene al vettore poiché il custode del bagaglio rimane per tutto il tempo del viaggio aereo il proprietario dello stesso. Nel caso di specie, però, la linea conduttrice della  responsabilità colposa del consumatore viene interrotta dall’intervento della hostess che con condotta negligente e superficiale la invita a posizionare il bagaglio ovunque “vi trovi posto” sottintendendo anche il “fuori dal suo controllo” facendo ingannevolmente credere che questa sia la prassi. Difatti la proposta proviene da soggetto qualificato ed esperto non da altro viaggiatore che potrebbe far dubitare della bontà di detto invito. Per analogia di contenuti e materia  preme evidenziare la pronuncia della Suprema Corte del 19 dicembre 2014, n. 26887 relativa alla normativa del trasporto ferroviario del trasporto ferroviario, costituita dalla Legge 18 dicembre 1984, n. 976 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna del 9 maggio 1980 sui trasporti ferroviari internazionali, e dalle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone in base a tali norme non sussisteva alcun obbligo in capo al personale di sorvegliare i bagagli dei passeggeri, che rimangono esclusivamente nella loro custodia. Diversamente, però, dopo il regolamento CE n. 1371 del 2007, il contratto di trasporto ferroviario in carrozza letto obbliga il vettore ad adempiere alla relativa prestazione accessoria di custodia del bagaglio che il viaggiatore/consumatore (parte debole del contratto). Criterio, questo, recepito nell'ordinamento interno con Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70 che sul concetto di diligenza qualificata dalla qualita' dell'offerente - imprenditore, incardina il criterio per la valutazione della sua responsabilita'.Su questa scia, infatti, l'articolo 1786 c.c., espressamente estende la responsabilita' dell'albergatore all'imprenditore del servizio di carrozza letto, sulla considerazione che, come l'albergatore ha l'obbligazione accessoria di garantire il cliente contro i furti delle cose che egli porta nella camera di albergo e a tal fine di vigilare affinche' estranei non vi si introducano, cosi' l'organizzatore del trasporto ferroviario in carrozza letto e così, a mio avviso, il trasporto aereo. A questo si aggiunga che nella polizza assicurativa, proposta e stipulata con la compagnia assicuratrice dell’agenzia viaggi, il furto costituiva un rischio espressamente previsto e percio' rientrante nella sua sfera di controllo e di organizzazione di misure necessarie per scongiurarne l'accadimento. Tutto ciò premesso, però, non appare possibile escludere un concorso di colpa tra le parti sia per la temerarieta' del comportamento del dipendente della compagnia aerea ma anche da parte del viaggiatore che davanti a terzi ha spostato da una borsa all’altra i beni contenuti esponendoli pericolosamente alla pubblica fede.
Tanto chiarito in punto di diritto, indubbiamente il vettore aereo è tenuto a risarcire al passeggero il danno da questi subito per la sottrazione del bagaglio o di una parte di esso, poiché la responsabilità nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo non può che estendersi anche al bagaglio del passeggero durante il trasporto e le relative operazioni preparatorie o accessorie. Nel caso di specie, perdipiù, non può tuttavia sottacersi che la condotta della hostess corrisponde alla cd. colpa con previsione «caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare» Infine la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 5 sentenza 18 settembre 2014, n. 487/12 ha definitivamente stabilito che nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

domenica 10 gennaio 2016

L'anno che verrà!


Finalmente si schiudono alle esigenze del mondo professionale enormi risorse finanziarie sino ad ora riservate alle imprese e si mettono i professionisti nelle condizioni di effettuare importanti investimenti in progetti innovativi. I liberi professionisti, infatti, sono equiparati alle imprese nell’accesso ai fondi europei: lo prevede il comma 475 del maxiemendameto alla Legge di Stabilità approvato in Senato, che recepisce una direttiva europea. In pratica, possono accedere come le PMI ai piani operativi regionali e nazionali dei fondi sociali europei (FSE) e del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che rientrano nella programmazione 2014-2020. Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento finanziario di cui l’Unione europea si serve per sostenere l’occupazione negli Stati membri oltre che per promuovere la coesione economica e sociale. Le risorse dell’FSE ammontano al 10% circa del budget comunitario totale.L’FSE è uno dei Fondi strutturali dell’UE, che sono dedicati al miglioramento della coesione sociale e del benessere economico in tutte le regioni dell'Unione europea. I Fondi strutturali sono strumenti finanziari redistributivi che sostengono la coesione in Europa concentrando i propri contributi sulle regioni meno sviluppate. L’obiettivo specifico del budget FSE, ovvero sostenere la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro nell'UE, viene perseguito cofinanziando progetti nazionali, regionali e locali destinati ad aumentare i livelli di occupazione, la qualità dei posti di lavoro e l’inclusività del mercato del lavoro negli Stati membri e nelle loro regioni. Diversamente, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è lo strumento principale della sua politica regionale, gestito dal Commissario europeo per la Politica Regionale. Sostanzialmente uguale al Fse, promuove la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni. A tale titolo, il FESR concorre anche alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti di lavoro durevoli. I liberi professionisti, spiega la norma, sono «equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita», in base a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2013/361/CE, dal Regolamento UE 1303/2013, e dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione Imprenditorialità 2020. I fondi vengono erogati direttamente, oppure attraverso Stati e Regioni. La norma inserita in Legge di Stabilità rende coerente la legislazione italiana con le direttive comunitarie, superando le interpretazioni diverse su base regionale (che in alcuni casi chiedono, per l’accesso ai fondi, l’iscrizione alla Camera di Commercio) Aprire ai professionisti le agevolazioni per le imprese andando a valorizzare un giro d’affari di quasi 600 miliardi di euro che dà lavoro a 11 milioni di persone (dati 2010) questa norma non ha avuto vita facile. Prevista da un emendamento approvato il 15 novembre, ha poi rischiato di essere “rimossa” perché alla Camera è stato presentato un emendamento per cancellare il comma 474 (nella nuova numerazione è il comma 821) in quanto scritto in modo “fraintendibile”. Gli effetti si concretizzeranno in agevolazioni ai professionisti per acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, consulenze, attività di ricerca e sviluppo, formazione. Le pmi avranno dunque dei nuovi concorrenti nell'ottenimento dei 42 miliardi di euro di fondi strutturali comunitari, i 24 di finanziamenti nazionali e gli oltre 4 che verranno concessi dalle regioni. Finora la legge prevedeva che, per poter accedere a risorse comunitarie, le imprese dovessero essere iscritte alla camera di commercio. Situazione che di fatto escludeva i professionisti a meno che non fossero soci di società. La possibilità di poter attingere dai fondi strutturali mette i professionisti in condizione di poter ottenere agevolazioni per tutte le fasi dell'attività previste. Tra le altre, ci saranno altre tre novità:

- soglie di ricavi più alte per accedere al regime forfettario: l’asticella sale da 15mila a 30mila euro e per chi avvia un’attività rientrando nei limiti previsti può sfruttare, per i primi 5 anni, la tassazione al 5%;
- ritocco al rialzo delle deduzioni IRAP,
- congelamento dell’aliquota dei contributi al 27% (più uno 0,72% per la maternità) per le partite IVA iscritte alla gestione separata INPS.

Da un lato, quindi, c’è la consapevolezza che occorre fornire agli avvocati gli strumenti per il riassetto e la riorganizzazione degli studi, per affrontare un mercato caratterizzato da una sempre maggiore concorrenza e che richiede specializzazione, Dall’altro lato, però, c’è la crisi economica che ha tagliato reddito e fatturato medio, dunque gli imponibili previdenziali, che assicurano il pagamento delle pensioni e parte degli interventi di welfare. Negli ultimi due anni, infatti, il 44% dei legali ritiene di aver visto diminuire i propri guadagni. Percentuale che sale al 49% nel Mezzogiorno. Solo per un avvocato su quattro, invece, il fatturato è aumentato. Ma il calo dei redditi, per fortuna, non ha portato con sé uno speculare calo dell’occupazione che risulta in controtendenza. Il 76% degli studi, infatti, ha mantenuto invariato il numero degli addetti mentre e il 9% lo ha aumentato. E tra le principali difficoltà denunciate dagli avvocati figura, al primo posto, il mancato o ritardato pagamento da parte dei clienti, lamentato dal 79% dei professionisti interpellati, mentre il 66% indica il peso crescente degli adempimenti burocratici. Questa la fotografia fornita dal «Primo rapporto sull’avvocatura italiana» realizzato da Censis. Contro questa crisi economica la legge di stabilità ha posto l’accento anche sul gratuito patrocinio. In particolare gli emendamenti introducono la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti vantati nei confronti dello Stato a seguito del gratuito patrocinio prestato a favore dei soggetti non abbienti, con tutte le tasse e imposte dovute, compresa l’IVA, e compresi i contributi del personale dipendente dello studio legale, nel limite di 10 milioni annui. La misura è entrata in vigore il 1° gennaio. Lo scopo è quello di incentivare la scelta del gratuito patrocinio da parte dell’avvocato e permettere così ai meno abbienti (con reddito sotto 11.528,41 euro) di avere un bacino più ampio di avvocati da poter scegliere. Altra novità di rilievo è che la stessa possibilità di compensazione è prevista anche per i contributi dovuti alla Cassa Forense. Gli avvocati potranno scegliere se compensare o meno i propri crediti provenienti dall’attività di gratuito patrocinio con i contributi previdenziali della Cassa Forense. Gli avvocati avranno la facoltà di una compensazione anche parziale. Il credito residuo, in questo caso, verrà accreditato dallo Stato sul conto corrente dell’avvocato. La compensazione sarà esente da imposta di bollo e registro.

Chi vivrà, vedrà!