sabato 15 ottobre 2016

Mandate un'ambulanza, subito!!




Operatore del 118: “Allora ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola…Capito? Quindi…se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente,…sicuramente ne ha avute altre…sicuramente passerà adesso da solo…comunque voi…valutate. Eventualmente ci richiamate. Click!”

A breve, la madre del ragazzo richiama peggiorando delle condizioni di salute del figli.

Operatore del 118: “Ancora! Mi dà l'indirizzo per favore?”.

L’operatore interpellato non avendo attribuito al caso la giusta urgenza, inviava in loco un’autoambulanza priva del medico rianimatore a bordo. Era seguito l’arresto cardio-circolatorio del paziente e poi il decesso. La responsabilità per colpa ascritta all’operatore dipende dalla posizione di garanzia dovuta al suo ruolo e riguarda i reati commissivi mediante omissione, ovvero non compiere l’azione che era da attendersi in base ad una determinata norma ed ad uno specifico ruolo. Questi reati, detti omissivi propri, consistono nella violazione di un obbligo giuridico di impedire un evento. Non essendo previsti espressamente da una norma specifica nascono come fattispecie da combinarsi all’art. 40 c. 2 c.p., secondo il quale «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».La legge attribuisce rilevanza penale non all’omissione in quanto tale ma al non impedimento dell’evento. Nei suddetti reati il soggetto omittente ricopre un obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto, si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante - dotato di adeguati poteri giuridici - ed un bene giuridico, legame giustificato dall’incapacità del titolare di proteggerlo; un caso tipico è la posizione di garanzia (obbligo di protezione) dei genitori verso i figli
Nel caso di specie, il comportamento del soggetto viene ritenuto dai giudici gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta. L’operatore, infatti, violando i protocolli del 118 si era limitato a manifestare l’indisponibilità dell’ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell’urgenza dell’intervento. In particolare, aveva omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente. Una siffatta omissione non aveva consentito all’uomo di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa. Al contrario, egli aveva rimesso alla madre la valutazione sul da farsi, ossia se attendere o accompagnare, motu proprio, il figlio all’ospedale. Solo a seguito di una seconda richiesta aveva inviato un mezzo di soccorso senza medico al seguito; il personale paramedico aveva tentato una rianimazione ma aveva dovuto constatare il decesso del paziente.
In primo ed in secondo grado, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, veniva riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’operatore ed il decesso del ragazzo. Infatti, il tempestivo invio di un’ambulanza con medico rianimatore avrebbe consentito, con elevata probabilità logica, il salvataggio del paziente. 
I giudici di merito, infatti, con la sentenza del 27 settembre 2016 n. 40036, hanno correttamente affrontato il fulcro della questione, vale a dire l’accertamento, in termini di probabilità logica, della possibilità di un esito positivo per il paziente in caso di un tempestivo intervento con medico rianimatore. Il ragazzo aveva accusato il malore alle 6.30 del mattino, la telefonata al 118 era giunta alle 6.47, un intervento di una delle due ambulanze disponibili sarebbe avvenuto intorno alle 7.10 consentendo probabilmente di fa salva la vita del paziente. Inoltre, secondo le risultanze dell’accertamento tecnico del consulente del PM, sarebbe stato decisivo il contributo del medico rianimatore giunto tempestivamente. La negligenza dell’operatore è aggravata, altresì, dal fatto di non aver rispettato il protocollo, mancando di effettuare un approfondimento sanitario del grado di urgenza e di informarsi sui parametri vitali del paziente, sul suo stato di coscienza, sulla durata di perdita di conoscenza, sulla persistenza della crisi. Agendo in tal guisa, egli ha violato le regole cautelari che governano il ruolo ed i compiti dell’operatore del 118. Nell’esame preliminare della richiesta di soccorso, l’operatore non doveva limitarsi a recepire l’istanza del cittadino ma osservare il protocollo di servizio del 118 e «valutare sulla scorta delle informazioni richieste e delle proprie conoscenze professionali, la criticità dell’evento dando così risposta adeguata ad ogni evento entro i limiti stabiliti».

domenica 9 ottobre 2016

L'erba sempre più avvelenata del vicino di casa




Lo “stressometro” condominiale è l’unità di misura che regola i rapporti di buon vicinato, infatti oltre che sul luogo di lavoro, passiamo infatti la maggior parte del nostro tempo a casa e se non siamo così fortunati i vicini sono persone maleducate e ignoranti che si comportano male e con cui non è possibile dialogare. Le liti anche violente e il disturbo sono frequenti. Ma si possono fermare. Il termine stalking viene spesso associato a comportamenti che attengono alla sfera affettiva. Tuttavia, se è vero che le vittime sono quasi sempre partner e soprattutto ex, in particolar modo donne, oggetto di attenzioni morbose se non addirittura violente da parte dell’ex compagno o marito, è anche vero che il delitto in esame ben può configurarsi al di fuori di una relazione sentimentale. È infatti sufficiente il compimento di più atti molesti o minatori che ledano l’altrui sfera psico-affettiva o inducano la vittima a mutare stile di vita perché ci si trovi di fronte agli atti persecutori puniti dalla norma in oggetto, indipendentemente dai rapporti affettivi o parentali. In quest’ottica si colloca il cosiddetto “stalking condominiale”
In questi ambienti “domestici” le ipotesi di disturbo sono sempre più numerose. La casistica è infatti molto varia: si va dal pedinamento nei confronti di un condomino, dall’apertura della posta personale, al gettito sul suo balcone di polvere, di cicche di sigarette, di molliche, con l’intenzione di farlo sempre nell’ambito di un disegno persecutorio unitario e premeditato. Con la sentenza n. 26878 del 30 giugno 2016 la Suprema Corte consacra il reato di stalking condominiale nel caso del comportamento di un condomino divenuto talmente esasperante da cagionare il perdurante e grave stato d’ansia e il cambiamento delle abitudini di vita del vicino. Nel caso di specie, in particolare, gli Ermellini hanno confermato le accuse di stalking contro l’imputato, anche se fondate sulle dichiarazioni della persona offesa, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa “possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto”. Dal racconto sono emersi vari comportamenti che hanno configurato, infatti, dei veri e propri atti persecutori nei confronti del vicino esasperato dalle continue vessazioni. Di conseguenza l’estensione del delitto di stalking all’ambito condominiale è condizionato agli effetti reali che detti comportamenti hanno sulla vittima e che possono essere così riasunti:

· grave e perdurante stato di ansia o di paura tale da comprometterne il normale svolgimento di azioni quotidiane

· un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio parente o congiunto

· un cambiamento delle proprie abitudini di vita.

Del tutto irrilevante è il numero di condotte poste in essere, ciò che rileva è la gravità del comportamento che deve essere tale da costringere il vicino a cambiare radicalmente ed irreversibilmente le sue abitudini di vita. Anche due soli episodi bastano se lo stalker si pone in una posizione di immotivata e ingiustificata predominanza tale da voler danneggiare la vittima esasperandola in modo grave, fino a cagionarle un danno. Lo stalking condominiale può scattare anche quando non c’è reiterazione, ma sistematicità, essendo necessario quindi la presenza di un intento persecutorio che si concretizza in un disturbo. Le possibili soluzioni per far cessare il comportamento persecutorio e molesto dello stalker che possono consistere nella segnalazione al Questore cui segue un'ammonizione, una normale denuncia presso i Carabinieri o la Procura della Repubblica. Qesta nuova previsione di reato si esplica nell’ambito ormai diffuso e necessario della tolleranza zero, intesa come la volontà mediante provvedimenti di legge di reprimere senza pratiche indultive reati minori o comportamenti che alterino l'ordinata vita sociale o individuale. La tolleranza, invece, dovrebbe essere la prima legge naturale degli uomini, il principio a fondamento dei diritti umani.

sabato 1 ottobre 2016

Andate, moltiplicatevi e riempite la terra!



Dio benedisse Noè e i suoi figli, e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra.  Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo” (Genesi) Forse è questo il motto ispiratore della Ministra Lorenzin. E così abbiamo superato, indenni pare, anche il primo (sic!) Fertility Day programmato per il 22 settembre scorso per celebrare la Giornata nazionale dedicata all’informazione e formazione sulla fertilità umana, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. L’iniziativa del “Fertility Day” è stata molto criticata online perché accusata di fare eccessiva pressione sulle donne affinché facciano figli il prima possibile: uno dei manifesti pubblicitari dell’iniziativa mostra infatti una ragazza che tiene in mano una clessidra, mentre accanto a lei c’è scritto “La bellezza non ha età. La fertilità sì”. In Italia il tasso di fecondità – cioè a grandi linee il numero medio di figli che partorisce ogni donna – è piuttosto basso, come del resto in diversi altri paesi occidentali (per esempio Spagna e Germania): secondo l’ISTAT nel 2014 è stato di 1,37, un tasso identico a quello registrato dieci anni fa. Negli ultimi anni, inoltre, alcuni esperti hanno messo  in dubbio l’affidabilità del dato diffusissimo secondo cui nelle donne la fertilità diminuirebbe decisamente dai 28-30 anni in poi: uno dei più popolari studi a cui fa riferimento quel dato riprende una ricerca sulle nascite avvenute in Francia dal 1670 al 1830. L’Istituto Superiore di Sanità dice che un calo “significativo ma graduale” si verifica dai 32 anni in poi, e un altro dopo i 37; altri esperimenti recenti hanno ipotizzato un netto calo dai 35 anni in poi, altri ancora l’assenza di netti cali della fertilità nelle donne fino ai 40 anni. 
A parte questi dati legati agli aspetti fisiologici che non possono essere modificati in alcun modo (almeno per ora). Innanzitutto sembra quanto mai opportuno sottolineare che uno dei problemi che ostacolano  la maternità è di tipo economico, 51 mila donne hanno perso il loro impiego e altre 52 mila hanno perso le speranze di trovarne uno.  In un Paese con il tasso di disoccupazione come quello italiano, manca la solidità economica di un famiglia che possa garantire studi e accesso alla professione. Questa campagna  ha colpevolizzato le donne che, per volontà o per altri problemi, non hanno fatto figli.  Si perpetua continuamente il modello familiare del mulino bianco insistendo sulla riproduzione della sacra famiglia. Forse, invece, sarebbe ora di mettere in campo concreti aiuti per le donne lavoratrici, creare spazi aziendali dedicati agli asili e politiche familiari più concrete. Detto questo, cosa possiamo dire di chi figli non può averne? E le donne single, invece, dovrebbero intraprendere un viaggio verso la Spagna o due passi in strada?? Si guardi la maternità in un senso più ampio e complesso. 
Si ricorre alla fecondazione assistita quando non si può concepire naturalmente, senza addentrarci negli stress psicologici cui è sottoposta la donna, limitiamoci ad un analisi prettamente economica. Negli ospedali si può ricorrere alla fecondazione assistita mediante il pagamento di un ticket ma in tal caso i tempi di attesa superano di gran lunga l’anno. Nei centri privati i prezzi per la FIVET sono circa di 2.500 euro, mentre per la ICSI di 3.000 euro. Il problema è che queste tecniche hanno una percentuale di successo del 30%, pertanto la coppia potrebbe ritrovarsi a investire in una tecnica, poi nell’altra e arrivare alla coltura delle blastocisti. Molte coppie decidono di andare all’estero per ricorrere alla coltura delle blastocisti così da non sottostare alla legislatura italiana. Quanto alle donne single, l’attuale legislazione è molto ostica verso questa categoria potrebbe aspirare all’adozione di un figlio.  La strada da seguire è quella dell’ adozione cd. in casi particolari cui è possibile ricorrere in casi determinati, indicati tassativamente dalla legge. Così vi possono ricorrere i parenti di un bambino orfano di entrambi i genitori, sempreché abbiano con il minore un rapporto affettivo e di relazione significativo. Vi è poi il caso del bambino orfano di entrambi i genitori e portatore di handicap e, ulteriore ipotesi, quella del bambino che non possa essere dato in affidamento preadottivo, che cioè non sia dichiarato in stato di abbandono, con la conseguenza che nei suoi riguardi non può farsi luogo all’ adozione legittimante (quella tradizionale, per intenderci, e più conosciuta).  
Probabilmente, le  migliori possibilità di adozione si presenteranno a livello internazionale. Fuori dagli Stati Uniti, il procedimento tende a essere più breve, ed è più probabile che tu riesca ad adottare un bambino piccolo o un neonato. Secondo l'agenzia Children's Hope International, le madri biologiche degli Stati Uniti sono meno propense a scegliere un genitore single per l'adozione del loro figlio. Quindi, il consiglio finale è questo. Fate come all'ex Material Girl per ottenere l'affidamento del piccolo David Banda, orfano africano di tredici mesi, conosciuto nel 2006 un tour umanitario nel Malawi. La star americana, incontra il poverello cui era morta la madre poco dopo il parto, il padre da solo non poteva crescerlo. La cantante prende in braccio il bimbo, accarezza i suoi riccioli neri: "Beautiful". In questi pochi attimi si convince di volerlo adottare. Il giorno dopo, l'Alta Corte del Malawi emette un decreto di affidamento temporaneo per la coppia Ritchie-Ciccone. 
Una procedura eccezionale, visto che la legge del paese prevedeva che soltanto gli stranieri residenti da più di diciotto mesi potessero diventare genitori adottivi. Per Madonna, che ha promesso al governo di donare 3 milioni di dollari in progetti di cura e assistenza, le cose vanno molto più in fretta. E quindi? Dateci dentro!