Ai sensi della Legge
n. 130 del 2001, con la quale è caduto l'obbligo di ricovero delle ceneri
nei Cimiteri italiani, le modalità di conservazione sono disciplinate nel
rispetto delle volontà del defunto. Nel modulo di iscrizione al Registro Italiano Cremazioni,
una sezione dedicata consente di poter indicare a quale familiare affidare la
conservazione a domicilio delle ceneri. Non è obbligatorio specificarlo al
momento dell’iscrizione: ciascun iscritto potrà decidere, quando lo riterrà più
opportuno, se dichiarare la volontà di affidare le ceneri alla conservazione o
alla dispersione. L'iscrizione al Registro Italiano Cremazioni, e la relativa
comunicazione delle generalità della persona che si farà carico
dell'affidamento - fatta salva la sua disponibilità ad accettare la
conservazione delle ceneri - consente di ridurre, peraltro, i rischi di un
eventuale disaccordo fra i parenti del defunto, permanendo il quale l'urna è
momentaneamente tumulata nel Cimitero. In tema di conservazione delle ceneri,
siano esse affidate al domicilio o, in alternativa, tumulate o interrate, la
Legge ricorda che – rispettato l’obbligo di sigillare l’urna – deve essere
sempre consentita la chiara identificazione dei dati anagrafici del defunto.
Per il trasporto dell’urna contenente le ceneri non sono previste norme
precauzionali di tipo igienico. Si consideri che la custodia dell’urna
cineraria non è solo un onore per il soggetto affidatario, ma comporta anche
l’assunzione di alcuni obblighi nei confronti del Comune, che rimane il
titolare formale ed istituzionale della funzione cimiteriale.
Infatti, l’urna
deve essere conservata in luogo confinato e stabile, protetta da possibili
asportazioni, aperture o rotture accidentali. Si consideri che l’autorizzazione
all’affidamento di un’urna cineraria non costituisce, in sé, autorizzazione
alla realizzazione di un colombario o di un manufatto edile, la cui costruzione
è soggetta ad altra e diversa normativa. Occorre permettere l’accesso agli
altri congiunti del de cuius perché essi possano esercitare il loro diritto di
visitare i resti del defunto per atti rituali e di suffragio. L’affidatario è
poi anche sottoposto alle ispezioni e ai controlli di vigilanza da parte del
personale comunale (polizia mortuaria, che fa parte della Polizia Locale)
all’uopo preposto e risponde penalmente di eventuali profanazioni delle ceneri
se tale sacrilegio si dovuto a sua colpa grave o inadempimento.
Inoltre, occorre specificare che l'affidamento delle ceneri non costituisce
alcuna implicita autorizzazione a qualsivoglia forma di sepoltura privata.
L’istituto dell’affido delle ceneri, nella sua evoluzione storica passa
attraverso la legittimazione a collocare le ceneri, definite dal DPR 285/90
con la metonimia di “urne
cinerarie”, in “altro sito” oltre che nel cimitero. Detto sito, però,
secondo tutta la dottrina, avrebbe comunque dovuto insistere all’interno del
camposanto, anche quando fosse sorto su area cimiteriale in concessione ad enti
morali (oggi: associazioni riconosciute), e non avrebbe potuto essere
altrimenti, in quanto l’art. 340 del Testo Unico
Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) pone il divieto di sepoltura al
di fuori dei cimiteri con una norma che ha rilevanza di ordine pubblico (cioè,
inderogabile) siccome la sua violazione non solamente è soggetta a sanzione, ma
importa anche il ripristino della situazione alterata, ammettendo, del tutto
eccezionalmente, la sola deroga del successivo art. 341 TULLSS (e, in sua attuazione,
dell’art. 105 dPR
285/1990) cioè la tumulazione privilegiata, la quale importa la valutazione
di “giustificati motivi di speciali onoranze”, con la logica conseguenza che la
sepoltura al di fuori dei cimiteri non può mai divenire pratica ordinaria.
Dal
punto di vista operativo, per attuare la volontà espressa secondo la disciplina
di cui alla lettera
e) delcomma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01, ribadita dalla Legge regionale
20/2007, occorre il rispetto del seguente protocollo operativo: le volontà
del defunto devono essere espresse in modo inequivocabile; l’urna, sulla quale
saranno apposti i dati anagrafici del defunto, dovrà essere, e rimanere, sigillata
in maniera tale da impedire la profanazione delle ceneri; la consegna dell’urna
al familiare custode dovrà essere verbalizzata ex art. 81 DPR 285/90; il luogo
di collocazione dell’urna dovrà essere garantito dal pericolo di profanazione.
Qualora, per qualsiasi motivo, l’affidatario o i suoi eredi intendano rinunciare all’affidamento dell’urna, essi sono tenuti a conferirla al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel Cinerario Comune previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata. E’ stata proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) che ha attuato l’affido famigliare delle ceneri. Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01. Bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Qualora, per qualsiasi motivo, l’affidatario o i suoi eredi intendano rinunciare all’affidamento dell’urna, essi sono tenuti a conferirla al Cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel Cinerario Comune previa acquisizione dell’autorizzazione al trasporto da parte del Comune nel quale si trova l’urna affidata. E’ stata proprio una nuova interpretazione giurisprudenziale (Consiglio di Stato parere 2957/3 del 29 ottobre 2003) che ha attuato l’affido famigliare delle ceneri. Secondo il Consiglio di Stato l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri è compiutamente disciplinato dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01. Bisogna, però specificare come il DPR 24 Febbraio 2004 emanato dal Presidente della Repubblica in attuazione del parere formulato dal Consiglio di Stato, sia frutto di un ricorso in sede giurisdizionale, nelle more di una compiuta normazione regionale, il comune, dunque, ha solo facoltà e non obbligo di permettere l’affido delle ceneri, siccome il suddetto DPR 24 febbraio 2004, sotto l’aspetto giuridico, pur essendo un importantissimo precedente giurisprudenziale, vale solo per quell’unico caso preso in esame (cioè il ricorso presentato da un un cittadino contro un comune italiano) e non è automaticamente estensibile a tutte le richieste di affido.
Una sentenza, dopo tutto, fa stato tra le parti (art.
2909 c.c.). Ciò detto, proprio perché l’affido dell’urna comporta tutti gli
oneri sopra elencati, mi pare opportuno verificare che il soggetto selezionato
sia d’accordo nell’assumerli e ne abbia, concretamente, la possibilità: la vita
odierna porta spesso a lavorare lontano dalla casa avita, non solo in un altro
Comune. Si consideri poi anche che il soggetto designato come affidatario non
sarà eterno e quindi dovrà, a sua volta, designare un altro affidatario per il
tempo in cui avrà cessato di vivere e così via. Se chiedere alla propria figlia
di custodire l’urna nella casa lasciata in eredità ha sicuramente un
significato affettivo ben preciso, con il passare delle generazioni tale
significato tenderà, inevitabilmente, ad affievolirsi e dunque invito a
chiedersi: che valore avrà l’urna delle mie ceneri per i miei bis-bis nipoti?