venerdì 22 gennaio 2016

Alla hostess non far sapere che ti servon le cappelliere


Rinchiuse nelle cappelliere degli aerei per celebrare le prime ore di volo. Accade in Cina dove alcune foto pubblicate sul popolare servizio di messaggistica istantaneo WeChat e diventate subito virali, mostrano delle giovani hostess della compagnia aerea cinese Kunming Airlines sdraiate nello scomparto per i bagagli. Una sorta di rituale di iniziazione, si legge nel post, imposto dai colleghi più anziani a tutti gli assistenti di volo "che hanno completato dalle 30 alle 50 ore di servizio". Con le cappelliere deve aver un conto in spseso anche l'hostess di questa vicenda che  invitava una passeggera, che trovava stipata la porzione di cappelliera sopra il posto assegnato, a posizionare il suo bagaglio a mano dove vi fosse spazio. La viaggiatrice accetta per buono il consiglio della hostess ritenuto di buon conto per esperienza e prassi. Pertanto, meglio sistemando nella borsa tablet, telefoni cellulari e profumi per evitarne la rottura, la sventurata agisce come consigliato. Due ore dopo, alla discesa dall'aereo, trova manmesso il, bagaglio e trafugato il contenuto.
In questa materia trova applicazione la Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, è stata firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a suo nome con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001. In particolare, a mente dell'art. 22 della Convenzione, "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero" (pari ad oggi a circa Euro 1.267,55). In virtù di detta disciplina, redatta principalmente per i bagagli da stiva, al vettore che voglia sottrarsi all'obbligazione risarcitoria, spetta di dimostrare di aver adottato, unitamente ai propri preposti, tutte le misure oggettivamente possibili, secondo un criterio di diligenza professionale, ad evitare l'evento dannoso o a ridurne le conseguenze negative. (Giudice di Pace di Milano Sentenza 18 giugno 2015, n. 9246) Con l'imbarco, al momento del chek-in, il viaggiatore affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, per andare esente da responsabilità in ipotesi di perdita od avaria, deve provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve fornire la prova di eventuali fatti in contrasto con quanto dedotto dall'attore. Dello stesso tenore è la pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione 9 civile Sentenza 26 maggio 2015, n. 11528 che afferma come per effetto della consegna delle cose trasportate da parte del vettore aereo all'impresa esercente il servizio di handling aeroportuale viene in essere un deposito a favore del terzo che ha per oggetto l'obbligo del depositario di custodire e di restituire la merce al destinatario e quest'ultimo, in caso danneggiamento o di perdita di detta merce verificatasi nella fase di tale deposito. Diverso, in parte, appare l’obbligo di risarcimento della manomissione o furto del bagaglio a mano. In questo caso non vi è una effettiva consegna del bene al vettore poiché il custode del bagaglio rimane per tutto il tempo del viaggio aereo il proprietario dello stesso. Nel caso di specie, però, la linea conduttrice della  responsabilità colposa del consumatore viene interrotta dall’intervento della hostess che con condotta negligente e superficiale la invita a posizionare il bagaglio ovunque “vi trovi posto” sottintendendo anche il “fuori dal suo controllo” facendo ingannevolmente credere che questa sia la prassi. Difatti la proposta proviene da soggetto qualificato ed esperto non da altro viaggiatore che potrebbe far dubitare della bontà di detto invito. Per analogia di contenuti e materia  preme evidenziare la pronuncia della Suprema Corte del 19 dicembre 2014, n. 26887 relativa alla normativa del trasporto ferroviario del trasporto ferroviario, costituita dalla Legge 18 dicembre 1984, n. 976 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna del 9 maggio 1980 sui trasporti ferroviari internazionali, e dalle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone in base a tali norme non sussisteva alcun obbligo in capo al personale di sorvegliare i bagagli dei passeggeri, che rimangono esclusivamente nella loro custodia. Diversamente, però, dopo il regolamento CE n. 1371 del 2007, il contratto di trasporto ferroviario in carrozza letto obbliga il vettore ad adempiere alla relativa prestazione accessoria di custodia del bagaglio che il viaggiatore/consumatore (parte debole del contratto). Criterio, questo, recepito nell'ordinamento interno con Decreto Legislativo 17 aprile 2014, n. 70 che sul concetto di diligenza qualificata dalla qualita' dell'offerente - imprenditore, incardina il criterio per la valutazione della sua responsabilita'.Su questa scia, infatti, l'articolo 1786 c.c., espressamente estende la responsabilita' dell'albergatore all'imprenditore del servizio di carrozza letto, sulla considerazione che, come l'albergatore ha l'obbligazione accessoria di garantire il cliente contro i furti delle cose che egli porta nella camera di albergo e a tal fine di vigilare affinche' estranei non vi si introducano, cosi' l'organizzatore del trasporto ferroviario in carrozza letto e così, a mio avviso, il trasporto aereo. A questo si aggiunga che nella polizza assicurativa, proposta e stipulata con la compagnia assicuratrice dell’agenzia viaggi, il furto costituiva un rischio espressamente previsto e percio' rientrante nella sua sfera di controllo e di organizzazione di misure necessarie per scongiurarne l'accadimento. Tutto ciò premesso, però, non appare possibile escludere un concorso di colpa tra le parti sia per la temerarieta' del comportamento del dipendente della compagnia aerea ma anche da parte del viaggiatore che davanti a terzi ha spostato da una borsa all’altra i beni contenuti esponendoli pericolosamente alla pubblica fede.
Tanto chiarito in punto di diritto, indubbiamente il vettore aereo è tenuto a risarcire al passeggero il danno da questi subito per la sottrazione del bagaglio o di una parte di esso, poiché la responsabilità nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo non può che estendersi anche al bagaglio del passeggero durante il trasporto e le relative operazioni preparatorie o accessorie. Nel caso di specie, perdipiù, non può tuttavia sottacersi che la condotta della hostess corrisponde alla cd. colpa con previsione «caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella sicura consapevolezza di poterlo evitare» Infine la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 5 sentenza 18 settembre 2014, n. 487/12 ha definitivamente stabilito che nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

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