sabato 15 ottobre 2016

Mandate un'ambulanza, subito!!




Operatore del 118: “Allora ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola…Capito? Quindi…se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente,…sicuramente ne ha avute altre…sicuramente passerà adesso da solo…comunque voi…valutate. Eventualmente ci richiamate. Click!”

A breve, la madre del ragazzo richiama peggiorando delle condizioni di salute del figli.

Operatore del 118: “Ancora! Mi dà l'indirizzo per favore?”.

L’operatore interpellato non avendo attribuito al caso la giusta urgenza, inviava in loco un’autoambulanza priva del medico rianimatore a bordo. Era seguito l’arresto cardio-circolatorio del paziente e poi il decesso. La responsabilità per colpa ascritta all’operatore dipende dalla posizione di garanzia dovuta al suo ruolo e riguarda i reati commissivi mediante omissione, ovvero non compiere l’azione che era da attendersi in base ad una determinata norma ed ad uno specifico ruolo. Questi reati, detti omissivi propri, consistono nella violazione di un obbligo giuridico di impedire un evento. Non essendo previsti espressamente da una norma specifica nascono come fattispecie da combinarsi all’art. 40 c. 2 c.p., secondo il quale «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».La legge attribuisce rilevanza penale non all’omissione in quanto tale ma al non impedimento dell’evento. Nei suddetti reati il soggetto omittente ricopre un obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto, si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante - dotato di adeguati poteri giuridici - ed un bene giuridico, legame giustificato dall’incapacità del titolare di proteggerlo; un caso tipico è la posizione di garanzia (obbligo di protezione) dei genitori verso i figli
Nel caso di specie, il comportamento del soggetto viene ritenuto dai giudici gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta. L’operatore, infatti, violando i protocolli del 118 si era limitato a manifestare l’indisponibilità dell’ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell’urgenza dell’intervento. In particolare, aveva omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente. Una siffatta omissione non aveva consentito all’uomo di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa. Al contrario, egli aveva rimesso alla madre la valutazione sul da farsi, ossia se attendere o accompagnare, motu proprio, il figlio all’ospedale. Solo a seguito di una seconda richiesta aveva inviato un mezzo di soccorso senza medico al seguito; il personale paramedico aveva tentato una rianimazione ma aveva dovuto constatare il decesso del paziente.
In primo ed in secondo grado, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, veniva riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’operatore ed il decesso del ragazzo. Infatti, il tempestivo invio di un’ambulanza con medico rianimatore avrebbe consentito, con elevata probabilità logica, il salvataggio del paziente. 
I giudici di merito, infatti, con la sentenza del 27 settembre 2016 n. 40036, hanno correttamente affrontato il fulcro della questione, vale a dire l’accertamento, in termini di probabilità logica, della possibilità di un esito positivo per il paziente in caso di un tempestivo intervento con medico rianimatore. Il ragazzo aveva accusato il malore alle 6.30 del mattino, la telefonata al 118 era giunta alle 6.47, un intervento di una delle due ambulanze disponibili sarebbe avvenuto intorno alle 7.10 consentendo probabilmente di fa salva la vita del paziente. Inoltre, secondo le risultanze dell’accertamento tecnico del consulente del PM, sarebbe stato decisivo il contributo del medico rianimatore giunto tempestivamente. La negligenza dell’operatore è aggravata, altresì, dal fatto di non aver rispettato il protocollo, mancando di effettuare un approfondimento sanitario del grado di urgenza e di informarsi sui parametri vitali del paziente, sul suo stato di coscienza, sulla durata di perdita di conoscenza, sulla persistenza della crisi. Agendo in tal guisa, egli ha violato le regole cautelari che governano il ruolo ed i compiti dell’operatore del 118. Nell’esame preliminare della richiesta di soccorso, l’operatore non doveva limitarsi a recepire l’istanza del cittadino ma osservare il protocollo di servizio del 118 e «valutare sulla scorta delle informazioni richieste e delle proprie conoscenze professionali, la criticità dell’evento dando così risposta adeguata ad ogni evento entro i limiti stabiliti».

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