martedì 9 settembre 2014

Reato di omicidio stradale: perplessità tecnico-giuridiche

L'incidente stradale può essere definito come l’evento avverso, improvviso, inaspettato ed indesiderato che si verifica sulla strada e nel quale sono coinvolti uno o più veicoli e una o più persone.
Sotto il profilo delle possibili conseguenze giuridiche, gli incidenti stradali possono essere ripartiti a seconda che da essi derivino soltanto danni alle cose, oppure che ne risultino anche lesioni alle persone o la morte di una o più di esse.
L’incidente stradale a causa e per effetto del quale derivano solo danni alle cose, si risolve di solito in via stragiudiziale, mediante il risarcimento dei danni di una parte verso l’altra, a seconda delle singole responsabilità.
Nel nostro ordinamento giuridico il reato di danneggiamento è punito solo a titolo di dolo. Perciò, l’incidente stradale con solo danni alle cose, non vedrà mai l’intervento dell’Autorità Giudiziaria penale, la quale è competente a conoscere ed a decidere soltanto di fatti che costituiscono reato.
Le lesioni personali e l’omicidio sono invece punibili anche a titolo di colpa; dunque se in conseguenza dell'incidente derivano lesioni alle persone o la morte di una o più persone, vi potrebbero essere responsabilità penalmente rilevanti a carico di uno o più dei protagonisti dell'incidente.
Quando dall’incidente stradale derivano soltanto lesioni alle persone, indipendentemente dal tipo e dalla durata della malattia patita dalla persona infortunata, l’intervento dell’autorità giudiziaria penale è condizionato dall’esercizio del diritto di querela da parte della persona offesa nei confronti di colui che le lesioni ha provocato. L’esercizio di questo diritto è condizione necessaria per l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Quando, invece, dall’incidente deriva la morte di una o più persone, il pubblico ministero agisce di iniziativa, essendo in questo caso obbligatorio l’esercizio dell’azione penale.
Al giudice civile o penale, a seconda della competenza, spetta di accertare le cause che hanno determinato il fatto, di decidere e pronunciarsi in ordine alle responsabilità dei protagonisti; responsabilità che potranno essere solo di natura civile, cui conseguirà per il responsabile l’obbligo di risarcire il danno prodotto; oppure civili e penali, per cui al responsabile, oltre al dovere di risarcire il danno, può essere applicata la sanzione penale.
L’art. 140 del nuovo codice della strada (cod. str.), afferma un principio immanente nel nostro ordinamento e che impone ad ogni utente stradale di comportarsi in modo tale da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale; i singoli comportamenti, sono fissati dalle norme previste dal codice citato
La norma di diritto pubblico, quindi, non tutela un particolare bene della collettività, ma in generale, è finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e a prevenire - mediante l’imposizione di ordini ed il rilascio di speciali autorizzazioni per l’uso della strada - ogni possibile episodio che possa minacciarla od anche, semplicemente turbarla.
Ora, il sinistro stradale non è un evento imprevedibile - salvo rarissimi casi, che vorremmo definire, in certo qual modo, “fisiologici” - ma senz’altro riconducibile ad un comportamento umano non conforme a comuni regole di prudenza, di perizia e di diligenza nella guida ovvero, di inosservanza di regole giuridiche di comportamento; è tanto pleonastico affermarlo, quanto utile ricordarlo: se il comportamento di guida avvenisse secondo tali regole giuridiche e di civile convivenza, ben rari sarebbero gli episodi in cui un sinistro si verrebbe a verificare.
Ecco che quindi, se non altro, l’analisi e lo studio di ogni sinistro stradale, tende a far conoscere un comportamento di guida inidoneo e che, nel caso di specie, riguarda direttamente il conducente.
Alla parola "conducente" la mente corre ad un argomento di grande attualità che necessita di una soluzione in tempi brevi. Sì, la mente si rivolge alla guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti la cui conseguenza sia un sinistro stradale con decesso delle persone coinvolte.


Tutti auspicano però tempi celeri, con l’introduzione dell’arresto in flagranza (ora non sono previste misure cautelari), l’aumento della pena da 3 a 10 anni fino a 8-18, oltre al cosiddetto “ergastolo della patente”. Chi ucciderà a causa di incidenti stradali dovuti all’effetto di alcol o droga dovrà dire per sempre addio alla licenza di guida. 
Quella delle morti sulla strada è ormai un’emergenza. Lo confermano i numeri e le statistiche, fornite da occhioallastrada.it gli incidenti stradali negli ultimi dieci anni nel comune di Firenze e le loro cause: «Secondo le analisi, il 30% degli incidenti gravi è associabile all’alcool, il 40% dei decessi di pedoni è causato da motocicli e ciclomotori e oltre il 80% di morti e feriti sono pedoni e motociclisti. Gli incidenti mortali sono causati nell’87% dei casi da adulti con più di 25 anni. E l’80% di questi sono maschi», si legge. Si spiega anche a cosa servirebbe l’aumento della pena:
«Passare da una pena di 3-10 anni per aver ucciso una persona in un incidente quando si è sotto l’effetto di alcol e droga a 8-18 anni significa essere certi che non ci siano patteggiamenti e riti abbreviati che possano far evitare completamente il carcere».
Da sempre l'organizzazione civile deve e vuole razionalizzare il sistema normativo vigente ai fatti storici che richiedono maggiore attenzione come negli anni 70/80 in cui si puniva con maggiore severità il reato di sequestro di persona proprio in forza di un'urgenza sociale. Nello specifico sull'omicidio stradale per comminare pene più elevate, o si agisce sull'omicidio volontario con dolo eventuale, operando però una forzatura del concetto giuridico sottostante, perché il dolo eventuale presuppone che chi agisce metta in conto le conseguenze della propria condotta ma se ne disinteressi; oppure si rafforzano le pene previste per l'omicidio colposo, che non presuppone cioé la volontà di uccidere.
E' necessario evitare l'irrazionalità, in questo rafforzamento, il nuovo provvedimento si deve innestare organicamente con l’attuale quadro normativo altrimenti il sistema sanzionatorio diventa discrezionale, senza proporzionalità tra un certo tipo di reato e un altro. Le attuali sanzioni già prevedono pene da tre a 10 anni per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale con le aggravanti per la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga".
E l'ergastolo della patente? "Il ritiro e sospensione della patente sono gia' previsti. Il fatto che  non la si  possa più riavere per tutta la vita, é davvero una cosa logica? 


Il rigore sanzionatorio svincolato dalla ragione per cui infliggiamo la pena si traduce in vendetta sociale.




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