domenica 14 gennaio 2018

Walfie e Fisco



Il termine nullatenente viene utilizzato per identificare un soggetto che non percepisce redditi e non ha un proprio patrimonio. In pratica, il nullatenente è colui che, al tempo stesso, non ha né un lavoro, né è titolare di altre attività patrimoniali (un immobile), o finanziarie (un conto corrente, altri titoli). Insomma, si tratta di un soggetto nei cui confronti è impossibile avviare un pignoramento perché la procedura risulterebbe negativa e senza esiti fruttuosi. Tuttavia, la questione non è sempre così banale: quante volte abbiamo sentito dire che una persona è nullatenente quando poi la stessa circola serenamente in un auto di grossa cilindrata o vivere in appartamenti di lusso: ecco che allora il concetto di nullatenenza assume un carattere relativo. Per questo soggetto, però, la vanità sui social network può costare cara. I rischi sono connessi a eventuali accertamenti fiscali, condanne al pagamento di assegni di mantenimento alti fino a processi penali per frodi fiscali. Le pagine dei social network, infatti, sono producibili in giudizio e, salvo prova contraria, il semplice log-in può attribuire paternità certa ai contenuti pubblicati da quel profilo utente. È vero che lo screenshot da solo non basta, occorre dare data certa al contenuto postato, ma unito ad altri elementi può essere valutato dal giudice ed avere serie conseguenze fiscali, civili e anche penali per l'utente in cerca di visibilità. 
D'altra parte la Cassazione lo aveva stabilito da subito: Facebook è un luogo aperto al pubblico, a prescindere dal numero di amici e dalle impostazioni privacy del profilo dell'utente (Corte di cassazione 11.07.2014 n.37596). C’è chi, sul web, pubblicizza la propria intera esistenza, o meglio la versione social di una vita che, il più delle volte, è normale o forse anche noiosa. Attenzione però a pubblicizzare troppo il proprio (gonfiato) tenore di vita ed il proprio status stellato su facebook e su instagram. Oltre all’invidia di chi non può permettersi tanto sfarzo, coloro che ostentano troppo sui social attireranno immancabilmente i controlli del fisco. Non è raro, infatti, che l’ostentazione del lusso sui social diventi una prova per il Fisco e per i Tribunali, ai fini della contestazione dell’evasione e di frodi fiscali. Di recente, infatti, il fisco ha preso di mira proprio i social network, primi fra tutti facebook e instagram. È bene, quindi, mantenere i “piedi per terra”. Al contrario si potrebbero attirare non solo le ira funeste della rete (soprattutto in un periodo di crisi come questo), ma – ciò che è peggio – sgraditi controlli del fisco. Ciò in quanto, le dichiarazioni fatte “on line” dal contribuente costituiscono, da un punto di vista giuridico, delle vere e proprie «confessioni» che consentono di avviare l’accertamento fiscale. Le pagine dei social network, infatti, sono producibili in giudizio. Al riguardo, infatti, gli esempi di cui si compone la giurisprudenza sono moltissimi ed eclatanti, soprattutto negli ultimi tempi. Secondo la Corte d’Appello di Brescia, Corte con la sent. n. 1664 del 1.12.2017 ha addermato che: «La documentazione estratta da Facebook evidenzia un’attività che è molto probabilmente fonte di redditi non dichiarati». Per non parlare del marito che per negare il mantenimento alla moglie sostiene di essere costretto a vivere ai limiti della sopravvivenza. 
Peccato però che su Facebook pubblica foto di un’intensa e inequivocabile vita sociale con cene, aperitivi, colazioni e feste fuori. L’uomo oltre agli apprezzamenti sui social si è guadagnato una bella condanna a pagare non solo il mantenimento, ma anche le spese processuali ( Corte di appello di Ancona, sent. n. 331 del 28.02.2017). E poi ancora l’imprenditore che dichiara di guadagnare poco più di 11mila euro annui e posta sui social le foto delle vacanze in alberghi a 4 stelle a Madonna di Campiglio, moto e auto di lusso. Il giudice di tutta risposta, ritenendo fasulle le sue dichiarazioni dei redditi, lo condanna a pagare l’assegno divorzile in favore della moglie (Tribunale di Pesaro, sent. n. 295del 26 marzo 2015). Ed ecco che, oltre all’ex moglie, anche il fisco accende il suo redditometro sul contribuente stabilendo che il nullatenente effettui pagamenti solo in contanti evitando mezzi tracciabili, ma anche in questo caso con il “redditometro” e con l’elenco “delle operazioni rilevanti ai fini Iva“, l’Agenzia potrebbe risalire ad acquisti effettuati e capire quali sono i redditi che effettivamente questo soggetto percepisce “in nero“. In questo caso, solitamente parte anche un’indagine della Guardia di Finanza.



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