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sabato 23 luglio 2016

Nelle more della sospensione feriale



Come noto, il Decreto Legge n. 132/2014, recante “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261) ha modificato la durata della cosiddetta “sospensione feriale dei termini processuali”. A decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno. La stessa norma ha anche fissato in 30 giorni le ferie annuali dei magistrati nonché degli avvocati e procuratori di stato. Per effetto della sospensione, i giorni dal 1 al 31 agosto vengono sostanzialmente “cancellati” dal calendario dei tribunali. Ciò implica non soltanto che durante tale periodo non saranno fissate udienze ma anche e soprattutto che, nel calcolo di alcuni termini processuali (stabiliti dalla legge per esempio per instaurare una causa, impugnare un atto, depositare documenti), dovranno essere esclusi i 31 giorni di agosto.
Si badi bene però che deve trattarsi di termini riferiti ad atti processuali e non stragiudiziali: per esempio il precetto è ancora atto stragiudiziale e quindi il suo termine di efficacia non è soggetto a sospensione feriale. È invece soggetto a sospensione il termine di efficacia del pignoramento, in quanto atto processuale vero e proprio. Stesso discorso vale per le multe per violazione del codice della strada: la sospensione si applica al termine per impugnare il verbale dinanzi al giudice ma non a quello di notifica del verbale stesso (il verbale della multa non è infatti atto processuale ma atto amministrativo). La sospensione feriale non si applica però a tutti i tipi di cause e a tutti i tipi di atti; vi sono alcune materie, infatti, che per la loro importanza e necessità di trattazione immediata, non subiscono sospensione neppure ad agosto.  
In generale la sospensione dei termini processuali non si applica poi a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio. Tuttavia, nonostante quest’ultima sia abbastanza chiara nel prevedere le eccezioni, possono comunque venire fuori dubbi interpretativi in merito a particolari procedimenti. 
In molti casi è infatti dovuta intervenire la Cassazione per chiarire se si dovesse applicare o meno la sospensione: per esempio ha chiarito che per il procedimento di sfratto, bisogna distinguere tra fase sommaria (non soggetta a sospensione) e fase di merito (soggetta a sospensione). La sospensione feriale vale anche per i termini previsti per la costituzione in giudizio, ossia il deposito del ricorso in commissione tributaria. L'atto deve essere depositato presso la cancelleria del giudice tributario entro 30 giorni dalla notifica alla controparte, ma se questo termine cade nel periodo feriale, il conteggio dei giorni si dovrà sospendere per l'intera pausa feriale. Il periodo di sospensione vale anche per i termini a «ritroso». Il caso più frequente riguarda il deposito di memorie e/o documenti per i quali la scadenza va calcolata dalla data dell'udienza: entro10 giorni liberi prima dell'udienza ove non vi siano documenti da depositare, entro 20 giorni in caso di allegazione di documenti. In seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013), anche per la fase di reclamo/mediazione è prevista la sospensione feriale. Infine la sospensione non opera per gli atti a valenza meramente amministrativa. È il caso di avvisi bonari, adesione ai processi verbali di constatazione, risposta ai questionari o inviti al contraddittorio.

domenica 10 gennaio 2016

L'anno che verrà!


Finalmente si schiudono alle esigenze del mondo professionale enormi risorse finanziarie sino ad ora riservate alle imprese e si mettono i professionisti nelle condizioni di effettuare importanti investimenti in progetti innovativi. I liberi professionisti, infatti, sono equiparati alle imprese nell’accesso ai fondi europei: lo prevede il comma 475 del maxiemendameto alla Legge di Stabilità approvato in Senato, che recepisce una direttiva europea. In pratica, possono accedere come le PMI ai piani operativi regionali e nazionali dei fondi sociali europei (FSE) e del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che rientrano nella programmazione 2014-2020. Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento finanziario di cui l’Unione europea si serve per sostenere l’occupazione negli Stati membri oltre che per promuovere la coesione economica e sociale. Le risorse dell’FSE ammontano al 10% circa del budget comunitario totale.L’FSE è uno dei Fondi strutturali dell’UE, che sono dedicati al miglioramento della coesione sociale e del benessere economico in tutte le regioni dell'Unione europea. I Fondi strutturali sono strumenti finanziari redistributivi che sostengono la coesione in Europa concentrando i propri contributi sulle regioni meno sviluppate. L’obiettivo specifico del budget FSE, ovvero sostenere la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro nell'UE, viene perseguito cofinanziando progetti nazionali, regionali e locali destinati ad aumentare i livelli di occupazione, la qualità dei posti di lavoro e l’inclusività del mercato del lavoro negli Stati membri e nelle loro regioni. Diversamente, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è lo strumento principale della sua politica regionale, gestito dal Commissario europeo per la Politica Regionale. Sostanzialmente uguale al Fse, promuove la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni. A tale titolo, il FESR concorre anche alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti di lavoro durevoli. I liberi professionisti, spiega la norma, sono «equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita», in base a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2013/361/CE, dal Regolamento UE 1303/2013, e dalle Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione Imprenditorialità 2020. I fondi vengono erogati direttamente, oppure attraverso Stati e Regioni. La norma inserita in Legge di Stabilità rende coerente la legislazione italiana con le direttive comunitarie, superando le interpretazioni diverse su base regionale (che in alcuni casi chiedono, per l’accesso ai fondi, l’iscrizione alla Camera di Commercio) Aprire ai professionisti le agevolazioni per le imprese andando a valorizzare un giro d’affari di quasi 600 miliardi di euro che dà lavoro a 11 milioni di persone (dati 2010) questa norma non ha avuto vita facile. Prevista da un emendamento approvato il 15 novembre, ha poi rischiato di essere “rimossa” perché alla Camera è stato presentato un emendamento per cancellare il comma 474 (nella nuova numerazione è il comma 821) in quanto scritto in modo “fraintendibile”. Gli effetti si concretizzeranno in agevolazioni ai professionisti per acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, opere murarie, consulenze, attività di ricerca e sviluppo, formazione. Le pmi avranno dunque dei nuovi concorrenti nell'ottenimento dei 42 miliardi di euro di fondi strutturali comunitari, i 24 di finanziamenti nazionali e gli oltre 4 che verranno concessi dalle regioni. Finora la legge prevedeva che, per poter accedere a risorse comunitarie, le imprese dovessero essere iscritte alla camera di commercio. Situazione che di fatto escludeva i professionisti a meno che non fossero soci di società. La possibilità di poter attingere dai fondi strutturali mette i professionisti in condizione di poter ottenere agevolazioni per tutte le fasi dell'attività previste. Tra le altre, ci saranno altre tre novità:

- soglie di ricavi più alte per accedere al regime forfettario: l’asticella sale da 15mila a 30mila euro e per chi avvia un’attività rientrando nei limiti previsti può sfruttare, per i primi 5 anni, la tassazione al 5%;
- ritocco al rialzo delle deduzioni IRAP,
- congelamento dell’aliquota dei contributi al 27% (più uno 0,72% per la maternità) per le partite IVA iscritte alla gestione separata INPS.

Da un lato, quindi, c’è la consapevolezza che occorre fornire agli avvocati gli strumenti per il riassetto e la riorganizzazione degli studi, per affrontare un mercato caratterizzato da una sempre maggiore concorrenza e che richiede specializzazione, Dall’altro lato, però, c’è la crisi economica che ha tagliato reddito e fatturato medio, dunque gli imponibili previdenziali, che assicurano il pagamento delle pensioni e parte degli interventi di welfare. Negli ultimi due anni, infatti, il 44% dei legali ritiene di aver visto diminuire i propri guadagni. Percentuale che sale al 49% nel Mezzogiorno. Solo per un avvocato su quattro, invece, il fatturato è aumentato. Ma il calo dei redditi, per fortuna, non ha portato con sé uno speculare calo dell’occupazione che risulta in controtendenza. Il 76% degli studi, infatti, ha mantenuto invariato il numero degli addetti mentre e il 9% lo ha aumentato. E tra le principali difficoltà denunciate dagli avvocati figura, al primo posto, il mancato o ritardato pagamento da parte dei clienti, lamentato dal 79% dei professionisti interpellati, mentre il 66% indica il peso crescente degli adempimenti burocratici. Questa la fotografia fornita dal «Primo rapporto sull’avvocatura italiana» realizzato da Censis. Contro questa crisi economica la legge di stabilità ha posto l’accento anche sul gratuito patrocinio. In particolare gli emendamenti introducono la possibilità per gli avvocati di compensare i crediti vantati nei confronti dello Stato a seguito del gratuito patrocinio prestato a favore dei soggetti non abbienti, con tutte le tasse e imposte dovute, compresa l’IVA, e compresi i contributi del personale dipendente dello studio legale, nel limite di 10 milioni annui. La misura è entrata in vigore il 1° gennaio. Lo scopo è quello di incentivare la scelta del gratuito patrocinio da parte dell’avvocato e permettere così ai meno abbienti (con reddito sotto 11.528,41 euro) di avere un bacino più ampio di avvocati da poter scegliere. Altra novità di rilievo è che la stessa possibilità di compensazione è prevista anche per i contributi dovuti alla Cassa Forense. Gli avvocati potranno scegliere se compensare o meno i propri crediti provenienti dall’attività di gratuito patrocinio con i contributi previdenziali della Cassa Forense. Gli avvocati avranno la facoltà di una compensazione anche parziale. Il credito residuo, in questo caso, verrà accreditato dallo Stato sul conto corrente dell’avvocato. La compensazione sarà esente da imposta di bollo e registro.

Chi vivrà, vedrà!