Ai giorni nostri la
disoccupazione è un tema più che attuale. E appare interessante verificare come
essa incide sull’obbligo al mantenimento dei figli nell’ipotesi di genitori
separati/divorziati. E’ noto, infatti, che ai sensi e per gli effetti degli
artt. 147 e 148 c.c. i genitori (nel corso dell’unione, sia matrimonio o
convivenza more uxorio) siano obbligati a provvedere al mantenimento dei figli,
in concorso tra loro e secondo le rispettive proprie capacità economiche.
L’art. 155 c.c. prevede che tale obbligo in capo ai genitori e secondo la
distribuzione del carico e la quantificazione decisa dal giudice (in difetto di
accordo tra i genitori), permanga anche dopo la loro separazione/divorzio. La
ratio è quella di garantire che il minore non venga pregiudicato nella sua
serena crescita e formazione a causa della fase patologica attraversata dalla
coppia genitoriale ma che, al contrario, le proprie normali esigenze vengano
sempre e comunque soddisfatte, come avviene nella famiglia unita ex art. 148
c.c.
La Cassazione ha perciò stabilito s che in tema di assegno di mantenimento
da parte dell´altro coniuge, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione,
dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso,
la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in
relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. Se il genitore è
disoccupato deve comunque essere disposto, a suo carico, l´obbligo di
mantenimento in favore del figlio, che va quantificato in base alla capacità
lavorativa generica (Cass. Civ. , sez. I, sentenza 27 dicembre 2011 n° 28870).
Ancora, in tema di mantenimento dei figli minori, la fissazione di una somma a
titolo di contributo a carico del genitore non convivente può venire correlata,
non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall´attività
professionale svolta da quest´ultimo, quanto, piuttosto, ad una valutazione
complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ne
deriva che un genitore, ancorchè sia disoccupato e non percepisca alcun
reddito, non può sottrarsi all´obbligo di mantenimento dei figli, dovendosi
attivare e fare tutto il possibile per garantire alla prole un idoneo e
dignitoso tenore di vita. Ciò detto, la domanda sorge spontanea ma, quando
invece è il coniuge affidatario, non obbligato, che richiede la revisione o
modifica del contributo al mantenimento perché è lui/lei quello disoccupato?
Gli inquilini del Palazzaccio, con la sentenza n. 12121 del 2 luglio 2004,
confermata anche dalla recente sentenza n. 11870 del 9 giugno 2015, già
precisarono che l'inattività lavorativa non è necessariamente indice di scarsa
diligenza nella ricerca di un lavoro. Tuttavia laddove sia provato il rifiuto
di una concreta opportunità di occupazione, in tal caso lo stato di inoperosità
potrebbe essere interpretato come rifiuto o non avvertita necessità di fonti
reddituali, nonostante la possibilità di reperirle, il che condurrebbe ad
elidere il diritto di ricevere dal coniuge, a titolo di mantenimento, le somme
che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attività
lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo.
Analogamente, anche
successivamente, la cifra elargita dall’ex marito a titolo di assegno di
mantenimento, può essere revisionata e ridimensionata se l’ex moglie non si
impegna a trovare un’occupazione anche a tempo parziale, a meno che la stessa
non possa dimostrare una comprovata inabilità, non scientificamente
sconfessabile o difficoltà oggettive di inserimento nel mercato del lavoro che
non siano dipese da un atteggiamento di inerzia nella ricerca attiva o dalla
negazione di una doverosa adattabilità e fungibilità nell’articolato meccanismo
di gestione delle procedure di incontro tra domanda e offerta, agevolando la
costituzione del rapporto di lavoro. Non avrà diritto quindi ad alcun
contributo la donna determinata ad oziare. Cade così il diffuso il pregiudizio
che i procedimenti giudiziari relativi a separazione, divorzio e affidamento
dei minori in Italia siano viziati dalla discriminazione di genere.