Nel momento dell’esaurimento del progetto comune
di vita la coppia affronta la delusione alimentata da quel rancore irrazionale
difficile da controllare rivolto allo spasmodico tentativo di ripristinare dal
punto di vista economico la situazione precedente al negozio giuridico
matrimoniale. Infatti, nel momento iniziale della scelta matrimoniale le coppie
compiono una serie di scelte sconsiderate relativa all’intestazione dei beni
materiali della “famiglia” sia per le ragioni del cuore che per sfuggire al
fisco; per non parlare delle madri che lasciano il lavoro per accudire i figli.
Tutto questo senza tutelarsi con alcun atto scritto che attesti almeno la
scelta comune e condivisa. E’ pacifico che fuori dalle dinamiche degli affetti
familiari nessuno mai pregiudicherebbe in questo modo la propria autonomia.
Quindi finito l’amore ed il progetto di vita in comune diviene inaccettabile
ciò che appariva valido ed inizia, così, la madre di tutte le guerre per
ricostruire una nuova vita personale e patrimoniale. Il primo passo è il
ricorso introduttivo per la separazione. All’udienza presidenziale l’ingrato
compito del magistrato sarà quello di stabilire la capacità reddituale dei
coniugi e quindi, se richiesto, stabilire, in via provvisoria ed urgente, un
assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole; a meno
che non ravvisi la necessità di assumere ulteriori informazioni, non essendo
chiaro il quadro fornito dai coniugi mediante l’allegazione della
documentazione attestante i rispettivi redditi.
Gli accertamenti che il
Presidente può disporre, pertanto, sono volti, essenzialmente, alla
determinazione dell’effettivo reddito dei coniugi rispetto alle dichiarazioni
allegate dalle parti, rapportato al tenore di vita dalle stesse rappresentato.
Le informazioni che il Presidente può assumere in proposito, ai sensi dell’art.738 c.p.c., sono le più svariate: dalle richieste alla Pubblica
Amministrazione, ad organi della polizia giudiziaria o anche a privati
sui redditi di lavoro e sulla consistenza del patrimonio. Le notizie di cronaca
relative alla “pressione fiscale” in continuo aumento, quelle relative alla
crisi del mercato del lavoro, rendono sempre più “frontale” il
confronto tra chi sia costretto a “pagare” e chi invece “attende”
quel pagamento. Oggi, l’analisi delle singole capacità reddituali dei
membri della coppia richiede l’individuazione di strumenti adeguati per
consentire al magistrato di leggere ben al di là dei modelli reddituali messi a
disposizione per l’udienza che permettono esclusivamente di calcolare la base
di reddito sulla quale calcolare l’imposizione fiscale ma inevitabilmente
tacciono in merito all’effettivo spessore reddituale familiare. Infatti, i
suddetti modelli, non indicano molte spese familiari che non essendo deducibili
fiscalmente non compaiono nella dichiarazione dei redditi.
Per sollevare il
velo della realtà economica in alcuni tribunali italiani sono stati approvati
protocolli che invitato i coniugi al deposito di una dichiarazione giurata
nella quale indicare tutte le proprietà immobiliari, i conti correnti bancari o
postali, le carte di credito e gli investimenti in uso alle parti. La grande
innovazione, però, è stata che ha consentito ex art. 155 – quinquies disp att. C.p.c.e legge 162/14 l’accesso all’Anagrafe Tributaria
con estensione alla parte privata processuale di adire il Giudice Amministrativoper superare il “silenzio rifiuto” frapposto dall’Amministrazione finanziaria.
Con la sentenza n. 29/16 del TAR Sicilia, infatti, si è definitivamente
superato il suddetto ostacolo ordinando all’Agenzia delle Entrate di “esibire e
rilasciare alla parte richiedente copia della documentazione richiesta nel
termine di 30 giorni riconoscendo quindi il diritto di accesso ai documenti
amministrativi a chiunque abbia interesse diretto concreto ed attuale
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso. Il risultato così, infatti, non sarà
più un “vuoto per pieno” che costringe l’onerato ad un “minimo di
sopravvivenza” che non gli consente di far fronte agli obblighi impostigli ma
consentirà ad ambo le parti la possibilità di ricercare, ma anche dimostrare,
il reale “tenore di vita”.
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