Operatore del
118: “Allora ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola…Capito?
Quindi…se vedete che non passa lo portate in ospedale
eventualmente,…sicuramente ne ha avute altre…sicuramente passerà adesso da
solo…comunque voi…valutate. Eventualmente ci richiamate. Click!”
A breve, la madre del ragazzo richiama peggiorando delle condizioni di salute del figli.
Operatore del 118: “Ancora! Mi dà l'indirizzo per favore?”.
L’operatore interpellato non avendo attribuito al caso la giusta urgenza, inviava in loco un’autoambulanza priva del medico rianimatore a bordo. Era seguito l’arresto cardio-circolatorio del paziente e poi il decesso. La responsabilità per colpa ascritta all’operatore dipende dalla posizione di garanzia dovuta al suo ruolo e riguarda i reati commissivi mediante omissione, ovvero non compiere l’azione che era da attendersi in base ad una determinata norma ed ad uno specifico ruolo. Questi reati, detti omissivi propri, consistono nella violazione di un obbligo giuridico di impedire un evento. Non essendo previsti espressamente da una norma specifica nascono come fattispecie da combinarsi all’art. 40 c. 2 c.p., secondo il quale «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».La legge attribuisce rilevanza penale non all’omissione in quanto tale ma al non impedimento dell’evento. Nei suddetti reati il soggetto omittente ricopre un obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto, si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante - dotato di adeguati poteri giuridici - ed un bene giuridico, legame giustificato dall’incapacità del titolare di proteggerlo; un caso tipico è la posizione di garanzia (obbligo di protezione) dei genitori verso i figli.
A breve, la madre del ragazzo richiama peggiorando delle condizioni di salute del figli.
Operatore del 118: “Ancora! Mi dà l'indirizzo per favore?”.
L’operatore interpellato non avendo attribuito al caso la giusta urgenza, inviava in loco un’autoambulanza priva del medico rianimatore a bordo. Era seguito l’arresto cardio-circolatorio del paziente e poi il decesso. La responsabilità per colpa ascritta all’operatore dipende dalla posizione di garanzia dovuta al suo ruolo e riguarda i reati commissivi mediante omissione, ovvero non compiere l’azione che era da attendersi in base ad una determinata norma ed ad uno specifico ruolo. Questi reati, detti omissivi propri, consistono nella violazione di un obbligo giuridico di impedire un evento. Non essendo previsti espressamente da una norma specifica nascono come fattispecie da combinarsi all’art. 40 c. 2 c.p., secondo il quale «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».La legge attribuisce rilevanza penale non all’omissione in quanto tale ma al non impedimento dell’evento. Nei suddetti reati il soggetto omittente ricopre un obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto, si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante - dotato di adeguati poteri giuridici - ed un bene giuridico, legame giustificato dall’incapacità del titolare di proteggerlo; un caso tipico è la posizione di garanzia (obbligo di protezione) dei genitori verso i figli.
Nel caso di
specie, il comportamento del soggetto viene ritenuto dai giudici gravemente
negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta.
L’operatore, infatti, violando i protocolli del 118 si era limitato a
manifestare l’indisponibilità dell’ambulanza che copriva il settore senza
sincerarsi dell’urgenza dell’intervento. In particolare, aveva omesso di
procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni
vitali del paziente. Una siffatta omissione non aveva consentito all’uomo di
comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione
negativa. Al contrario, egli aveva rimesso alla madre la valutazione sul da
farsi, ossia se attendere o accompagnare, motu proprio, il figlio all’ospedale.
Solo a seguito di una seconda richiesta aveva inviato un mezzo di soccorso
senza medico al seguito; il personale paramedico aveva tentato una rianimazione
ma aveva dovuto constatare il decesso del paziente.
In primo ed in secondo grado, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, veniva riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’operatore ed il decesso del ragazzo. Infatti, il tempestivo invio di un’ambulanza con medico rianimatore avrebbe consentito, con elevata probabilità logica, il salvataggio del paziente.
In primo ed in secondo grado, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, veniva riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’operatore ed il decesso del ragazzo. Infatti, il tempestivo invio di un’ambulanza con medico rianimatore avrebbe consentito, con elevata probabilità logica, il salvataggio del paziente.
I giudici di merito,
infatti, con la sentenza del 27 settembre 2016 n. 40036, hanno correttamente
affrontato il fulcro della questione, vale a dire l’accertamento, in termini di
probabilità logica, della possibilità di un esito positivo per il paziente in
caso di un tempestivo intervento con medico rianimatore. Il ragazzo aveva
accusato il malore alle 6.30 del mattino, la telefonata al 118 era giunta alle
6.47, un intervento di una delle due ambulanze disponibili sarebbe avvenuto
intorno alle 7.10 consentendo probabilmente di fa salva la vita del paziente.
Inoltre, secondo le risultanze dell’accertamento tecnico del consulente del PM,
sarebbe stato decisivo il contributo del medico rianimatore giunto
tempestivamente. La negligenza dell’operatore è aggravata, altresì, dal fatto
di non aver rispettato il protocollo, mancando di effettuare un approfondimento
sanitario del grado di urgenza e di informarsi sui parametri vitali del paziente,
sul suo stato di coscienza, sulla durata di perdita di conoscenza, sulla
persistenza della crisi. Agendo in tal guisa, egli ha violato le regole
cautelari che governano il ruolo ed i compiti dell’operatore del 118.
Nell’esame preliminare della richiesta di soccorso, l’operatore non doveva
limitarsi a recepire l’istanza del cittadino ma osservare il protocollo di
servizio del 118 e «valutare sulla scorta delle informazioni richieste e delle
proprie conoscenze professionali, la criticità dell’evento dando così risposta
adeguata ad ogni evento entro i limiti stabiliti».