I recenti fatti violenti che hanno
riguardato la sproporzionata reazione dei tifosi russi dopo la partita
Inghilterra – Russia agli Europei 2016 richiede una necessaria riflessione
sulla violenza nei campi sportivi e sulle forme giuridiche di sanzione e
repressione. La UEFA, per quel potere sanzionatorio che le compete secondo i
dettami della Federazione ha aperto ufficialmente un procedimento disciplinare
nei confronti della Russia. In Italia, il potere sanzionatorio spetta alla FGC
che lo esercita erogando sanzioni disciplinari in materia sportiva ma senza
sostituirsi all’ordinamento nazionale che espone il proprio arsenale
repressivo. Grazie, infatti, ad alcune delle misure adottate negli ultimi anni,
gli episodi di violenza all'interno degli impianti sportivi sono in forte
diminuzione.
La legislazione in
materia, introdotta con decretazione d'urgenza dopo i tragici eventi degli anni
2005 ("Decreto Pisanu") e 2007 ("Decreto Amato"), ha
ampliato il contesto logistico e temporale dei reati da stadio, fino a
integrare la punibilità di fatti (quali di lancio, uso e possesso di oggetti
pericolosi ) che siano consumati non solo nei luoghi in cui si svolgono le
manifestazioni sportive, ma anche «in quelli interessati alla sosta, al transito
o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi» e fino a 24 ore prima
o dopo la partita.
Per di più, oltre che estesa anche
alla violazione del Daspo nelle sue varie ipotesi, la facoltà di arresto è ora
consentita «entro quarantotto ore» dal fatto (cosiddetta flagranza differita),
anche mediante un'efficace utilizzazione degli strumenti di accertamento e di
indagine offerti dalle nuove disposizioni in materia di videosorveglianza
(facoltà di recente prorogata su iniziativa del ministro dell'Interno Angelino
Alfano fino al mese di giugno del 2016).
È stata anche introdotta una nuova
figura di reato aggravato (articolo 583-quater del Cp: «lesioni personali gravi
o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive»), in forza della quale sono punibili con
la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni
gravissime (tale norma è ora applicabile anche qualora vittima del reato sia
uno steward), mentre è ora considerata circostanza aggravante del reato di cui
all'articolo 338 del Cp (violenza e minaccia a pubblico ufficiale), ai sensi
dell'articolo 339 del Cp, anche «la violenza o la minaccia (...) commessa
mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a
offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle
persone».
Dunque, la legislazione vigente
consente amplissimi margini di intervento repressivo ma la violenza dentro e,
soprattutto, fuori dagli stadi è ben lungi dal potersi considerare debellata.
La violenza si è spostata
tragicamente al di fuori degli stadi, nelle vie d'accesso e perfino in luoghi
certo non prossimi all'impianto sportivo. Con alcuni interventi “chirurgici” il
parlamento si è adoperato per rendere ora più precise ora più maneggevoli per
gli operatori le norme che consentono di sanzionare chi si rende protagonista
di condotte illegali durante le competizioni sportive; e in più ha introdotto
qualche novità che obbliga le società calcistiche a farsi carico almeno in
parte delle spese che lo Stato deve affrontare per garantire l'ordine pubblico
negli stadi.
In questa sede ci soffermiamo sul
Daspo, misura di prevenzione che vieta al soggetto ritenuto pericoloso di
accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive. Il provvedimento viene emesso dal
questore e la sua durata va da uno a cinque anni, in base alle modifiche del
cosiddetto Decreto Pisanu varato nel febbraio 2007 dopo gli scontri di Catania,
che hanno causato la morte dell'Ispettore di Polizia Filippo Raciti.
Può essere accompagnato dall'obbligo
di presentazione ad un ufficio di polizia in concomitanza temporale delle
manifestazioni vietate. Esso viene sempre notificato all'interessato ma, nel
caso in cui ad esso si affianchi anche la prescrizione della firma, esso è
comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.
Entro 48 ore dalla notifica, ne deve seguire la convalida da parte del G.i.p.
presso il medesimo Tribunale, solo ed unicamente per la parte attenente la
firma. il Questore può autorizzare l'interessato, in caso di gravi e
documentate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo in cui questi possa
recarsi per apporre le firme d'obbligo in concomitanza delle manifestazioni
sportive. il questore può aumentare la durata del Daspo già in corso di
esecuzione, se violato, fino a otto anni senza quindi sanzionare la violazione
del divieto con l'applicazione di un
altro divieto ma con l'aumento di durata dello stesso provvedimento. Deve
ritenersi tuttavia che, anche in assenza di esplicita indicazione, tale
ampliamento del divieto con prescrizione debba - al pari del provvedimento
nuovo - essere sottoposto alla convalida del Gip. In arrivo il testo sulla
sicurezza, multe e daspo , formato da una ventina di articoli, concordato tra
Viminale e Anci. Ai sindaci il potere di firmare ordinanze permanenti, stretta
sulle manifestazioni. E contempla la possibilità di “ordinanze stabili”, cioè
che non possono essere impugnate di fronte ai tribunali amministrativi, che
ovviamente non trovano d'accordo i giuristi.