mercoledì 24 settembre 2014

Quanti anni hai, stasera?!



Le recenti riforme stanno agitando le burrascose acque del processo penale. La richiesta sempre più pressante e motivata da parte dell’opinione pubblica  ha portato all’introduzione della legge n. 10 del 2014, sulle misure urgenti per l’adeguamento del sistema sanzionatorio alle indicazioni della Corte europea dei diritti umani tracciate nella sentenza pilota Torreggiani contro Italia.
Sulla scia persistente di questa ondata che richiede certezza della pena, inasprimento delle pene per la maggior sicurezza di tutti, non si scordi infatti l’acceso dibattito sull’introduzione dell’ omicidio stradale, su questa scia dicevo si incardina una decisione della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, la sentenza 13 giugno 2014, n. 25443,dalla quale emerge che in caso di somministrazione di alcolici a un minorenne anche il barista risponde della contravvenzione ex art. 689 c.p.

Il caso vedeva un barista somministrare alcolici ad un infrasedicenne all'interno di uno stabilimento balneare. Secondo la difesa dell'imputato, il reato di cui all'art. 689 c.p. doveva comportare la responsabilità solo dell'esercente, mentre il barista era un semplice dipendente. Tale soluzione deriverebbe dalla previsione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio, la quale non potrebbe ricadere su un soggetto diverso dal titolare. Di diversa opinione gli ermellini, secondo i quali, nella previsione normativa de qua "non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui" .

Preme ricordare le principali norme di riferimento e comportamento cui è buona norma attenersi.

Vendita per il consumo sul posto
La somministrazione di bevande alcoliche può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni: autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla legge statale 25 agosto 1991, n. 287 o dalle specifiche leggi regionali sulla somministrazione (permanenti, stagionali o temporanee); autorizzazione per attività ricettive (alberghi, campeggi, ecc.) prevista dalla legge statale 29 marzo 2001 n. 135 e dalle specifiche leggi regionali limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; autorizzazione per l’esercizio di attività agrituristica prevista dalla legge statale 29 febbraio 2006, n. 96 e dalle specifiche leggi regionali; cantine ed enoteche  presenti sulle strade del vino limitatamente alla presentazione, degustazione e mescita  di prodotti vitivinicoli (art. 1 legge 27 luglio 1999, n. 268). 

Cessione per  asporto
La vendita di bevande alcoliche può essere effettuata dagli esercizi in possesso delle seguenti autorizzazioni: autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande prevista dalla legge statale 25 agosto 1991, n. 287 o dalle specifiche leggi regionali sulla somministrazione (permanenti, stagionali o temporanee vedasi); autorizzazione per la vendita al minuto previste dagli articoli 7, 8 e 9 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; vendite effettuate da produttori agricoli di generi di propria prevalente produzione  (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228); vendite di alcolici di propria produzione  (es. infusi e distillati) effettuata da artigiani nei locali dell’azienda (legge quadro sull’artigianato); dichiarazione del produttore di vino prevista dall’articolo 191 del regolamento di esecuzione del TULPS. Parimenti deve ritenersi vietata la vendita e la somministrazione con distributori automatici di alcolici.
 

Divieti e limitazioni
il già richiamato art. 689 del codice penale sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente vieta la vendita per asporto e la somministrazione di  bevande alcoliche a minori di anni 16; persona che appaia affetta da malattia di mente; persona che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica  a causa di altra infermità. Il ministero dell’Interno, con una recente nota, ha chiarito, nel solco della dottrina, che il divieto non riguarda la sola somministrazione, ma anche la vendita per asporto e pertanto  le bevande alcoliche non possono essere consegnate nemmeno in confezione a chi ha meno di 16 anni. In ordine all’accertamento dell’età del cliente la Corte di Cassazione con una recente sentenza, ha ritenuto che in caso di incertezza sull’età del ragazzo sia necessario richiedere un documento, non essendo sufficiente basarsi sulle dichiarazioni dell’interessato e pertanto commette il reato previsto dal medesimo articolo l’esercente che serve o vende alcolici ad un minore di anni 16 anche se questi, o chi lo accompagna o ne ha  la patria potestà,  dichiari di avere una età superiore. La condanna importa, nel caso di pubblici esercizi, la perdita dei requisiti di onorabilità (art. 92 TULPS) in capo al reo alla quale segue la revoca delle licenza se trattasi del titolare, nonché la sospensione dell’esercizio fino ad un massimo di due anni anche se il reato è commesso da un dipendente, mentre  se trattasi di cessioni effettuate dalle altre categorie commerciali la pena accessoria è la sospensione dell’esercizio  fino a due anni. Trattandosi di responsabilità personale  per configurarsi il reato  è necessario che sia l’esercente a consegnare la bevanda alcolica al minore  non ritenendosi che il servire una bottiglia di vino ad un tavolo occupato da maggiorenni e minorenni possa configurare una fattispecie delittuosa.  Diverso il caso in cui al medesimo tavolo  si ordini un numero di consumazioni alcoliche pari a quello delle persone presenti. In tal caso scatta il divieto di servire chi non dimostra (o con l’aspetto o con i documenti) di avere più di 16 anni.


Somministrazione di alcol a persone in stato di manifesta ubriachezza
L’articolo 691 del Codice pensale punisce chiunque somministra (o comunque fornisce) bevande alcoliche  ad una persona in stato di manifesta ubriachezza.  Se il colpevole è un esercente la condanna comporta la sospensione dell’esercizio fino a 2 anni, la perdita dei requisiti di onorabilità alla quale segue la revoca della licenza. Per aversi la ubriachezza manifesta, il comportamento in pubblico del soggetto attivo deve denunciare inequivocabilmente l’ubriachezza in modo che questa sia percepita da chiunque, con sintomi del tipo: alito fortemente alcolico, andatura barcollante, pronuncia incerta o balbettante. Da tenere presente che l’articolo 187 del regolamento di esecuzione del TULPS , che impone agli esercenti di non rifiutare le proprie prestazioni a chi si offra di pagarne il prezzo, prevede in modo esplicito che tale obbligo non vale per i casi disciplinati dagli illustrati articoli del Codice Penale.







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