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domenica 26 febbraio 2017

Non c'è via di scampo!



Mi chiamo Sebastian Rudd - direbbe J. Grisham - e, anche se sono un noto avvocato di strada, non vedrete mai il mio nome strillarvi in faccia dalle pagine gialle, né lo vedrete sui cartelloni pubblicitari o sulle panchine alle fermate degli autobus. Non pago per andare in televisione, anche se ci finisco spesso. Non compaio sull’elenco telefonico. Non ho uno studio tradizionale. Vado in giro con una pistola, legalmente, perché il mio nome e la mia faccia tendono ad attirare l’attenzione del tipo di gente che a sua volta se ne va in giro con una pistola e non ha problemi a usarla. Vivo solo, di solito dormo da solo e non ho né la pazienza né la comprensione necessarie per coltivare delle amicizie. La mia vita è la legge, sempre appassionante e ogni tanto appagante. Non la definirei un'”amante gelosa”, come disse una volta con una frase diventata famosa un personaggio ormai dimenticato. È più come una moglie dispotica che ha il controllo del libretto degli assegni. Non c’è via di scampo”. Il diritto sembra proprio esercitare una attrazione particolare tanto per le persone molto noiose come per quelle molto divertenti. Ciò del resto non dovrebbe stupire, in quanto vi è senza alcun dubbio una buona dose di stranezza nello scegliere di passare la propria vita a contatto con concetti come quello della “surroga ipotecaria del creditore perdente” o quello del “reato aberrante”: per lasciarvi la curiosità, non vi spiego di cosa si tratta.

Perciò non si contano i libri che – tra il serio ed il faceto – raccontano le amenità e gli aneddoti della legge. Pastori condannati per abbandono di ovini, avvocati che fanno causa perchè stressati dalle troppe denunce. Persino "sradicatori" di rose e di viti. Come dimostrano le tante sentenze assai singolari su cui si è dovuta pronunciare la corte di Cassazione.
Ecco qualche esempio. Le sezioni unite di piazza Cavour sono state chiamate in causa per pronunciarsi su un regolamento di competenza sollevato da danni causati da "cinghiali selvatici". Poi c'è quel marito marchigiano, L.S., che nella causa di separazione dalla moglie M. C. rivendicava indietro l'anello di fidanzamento. Diceva di volerlo "donare alla figlia". Ma i giudici hanno deciso che il gioiello doveva rimanere alla ex consorte.
E non c'è zona d'Italia che si salvi da questo genere di ricorsi. A Mestre, per fare un esempio, c'è un avvocato di nome Luciano che, dovendo rispondere ad un'accusa di diffamazione, ha sostenuto che era "stressato dalle eccessive denunce" piovutegli addosso. Ovviamente gli ermellini della Quinta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso, con tanto di condanna alle spese processuali per avere fatto perdere tempo alla giustizia con il suo presunto stress.
Nella serie "ricorsi strani" si deve collocare anche il caso di due giovani di Spoleto, Mauro F. e Pierpaolo F., ladri di "coppi", tegole asportate nottetempo da una casa colonica del perugino. Nonostante siano stati colti con le mani nel sacco, i due hanno tentato di difendersi sostenendo che si trattava di un rudere che cadeva a pezzi. E che, dunque, non potevano essere accusati di furto. 
La Quarta sezione penale, ovviamente, li ha condannati "per il metodo di demolizione e appropriazione, nonchè per la sinergia tra i due". E ancora. Sorpreso da una "abbondante nevicata", Guido F., pastore settantenne siciliano, aveva lasciato i suoi 40 ovini liberi di pascolare nel fondo del collega Augusto C.. Ne è scaturita una denuncia ai carabinieri che per giorni e giorni, ricostruisce la sentenza della Seconda sezione penale della Cassazione, hanno cercato il pastore Guido affinchè portasse vie le 40 pecore che pascolavano da abusive nel fondo di Augusto. Alla fine, Guido è stato condannato a 1500 euro di multa per abbandono di ovini nel fondo altrui. Nella motivazione, i giudici di Cassazione hanno scritto che il delitto punito dall'articolo 636 del codice penale "può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà, nella consapevolezza che essi", cioè gli ovini, "vi si introdurranno guidati dall'istinto". Non vorrei tuttavia illudervi, non ci si diverte sempre. Come è stato efficacemente scritto, “le Corti offrono gratuitamente a coloro che sono avidi, esibizionisti, aspiranti santi o semplicemente insopportabili una piattaforma sulla quale mostrarsi ”. Per non parlare della pletora di personaggi “folli di diritto”, che non affollano soltanto i capolavori della letteratura , ma anche le aule dei nostri Tribunali. Anche queste persone saranno, nel mondo della Legge, vostri interlocutori: dovrete presto imparare a metterle in riga.


sabato 15 ottobre 2016

Mandate un'ambulanza, subito!!




Operatore del 118: “Allora ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola…Capito? Quindi…se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente,…sicuramente ne ha avute altre…sicuramente passerà adesso da solo…comunque voi…valutate. Eventualmente ci richiamate. Click!”

A breve, la madre del ragazzo richiama peggiorando delle condizioni di salute del figli.

Operatore del 118: “Ancora! Mi dà l'indirizzo per favore?”.

L’operatore interpellato non avendo attribuito al caso la giusta urgenza, inviava in loco un’autoambulanza priva del medico rianimatore a bordo. Era seguito l’arresto cardio-circolatorio del paziente e poi il decesso. La responsabilità per colpa ascritta all’operatore dipende dalla posizione di garanzia dovuta al suo ruolo e riguarda i reati commissivi mediante omissione, ovvero non compiere l’azione che era da attendersi in base ad una determinata norma ed ad uno specifico ruolo. Questi reati, detti omissivi propri, consistono nella violazione di un obbligo giuridico di impedire un evento. Non essendo previsti espressamente da una norma specifica nascono come fattispecie da combinarsi all’art. 40 c. 2 c.p., secondo il quale «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».La legge attribuisce rilevanza penale non all’omissione in quanto tale ma al non impedimento dell’evento. Nei suddetti reati il soggetto omittente ricopre un obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto, si tratta di uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante - dotato di adeguati poteri giuridici - ed un bene giuridico, legame giustificato dall’incapacità del titolare di proteggerlo; un caso tipico è la posizione di garanzia (obbligo di protezione) dei genitori verso i figli
Nel caso di specie, il comportamento del soggetto viene ritenuto dai giudici gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta. L’operatore, infatti, violando i protocolli del 118 si era limitato a manifestare l’indisponibilità dell’ambulanza che copriva il settore senza sincerarsi dell’urgenza dell’intervento. In particolare, aveva omesso di procedere al cosiddetto “triage” e di informarsi sullo stato e sulle condizioni vitali del paziente. Una siffatta omissione non aveva consentito all’uomo di comprendere la criticità della situazione e la sua prevedibile evoluzione negativa. Al contrario, egli aveva rimesso alla madre la valutazione sul da farsi, ossia se attendere o accompagnare, motu proprio, il figlio all’ospedale. Solo a seguito di una seconda richiesta aveva inviato un mezzo di soccorso senza medico al seguito; il personale paramedico aveva tentato una rianimazione ma aveva dovuto constatare il decesso del paziente.
In primo ed in secondo grado, a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, veniva riconosciuto il nesso causale tra la condotta dell’operatore ed il decesso del ragazzo. Infatti, il tempestivo invio di un’ambulanza con medico rianimatore avrebbe consentito, con elevata probabilità logica, il salvataggio del paziente. 
I giudici di merito, infatti, con la sentenza del 27 settembre 2016 n. 40036, hanno correttamente affrontato il fulcro della questione, vale a dire l’accertamento, in termini di probabilità logica, della possibilità di un esito positivo per il paziente in caso di un tempestivo intervento con medico rianimatore. Il ragazzo aveva accusato il malore alle 6.30 del mattino, la telefonata al 118 era giunta alle 6.47, un intervento di una delle due ambulanze disponibili sarebbe avvenuto intorno alle 7.10 consentendo probabilmente di fa salva la vita del paziente. Inoltre, secondo le risultanze dell’accertamento tecnico del consulente del PM, sarebbe stato decisivo il contributo del medico rianimatore giunto tempestivamente. La negligenza dell’operatore è aggravata, altresì, dal fatto di non aver rispettato il protocollo, mancando di effettuare un approfondimento sanitario del grado di urgenza e di informarsi sui parametri vitali del paziente, sul suo stato di coscienza, sulla durata di perdita di conoscenza, sulla persistenza della crisi. Agendo in tal guisa, egli ha violato le regole cautelari che governano il ruolo ed i compiti dell’operatore del 118. Nell’esame preliminare della richiesta di soccorso, l’operatore non doveva limitarsi a recepire l’istanza del cittadino ma osservare il protocollo di servizio del 118 e «valutare sulla scorta delle informazioni richieste e delle proprie conoscenze professionali, la criticità dell’evento dando così risposta adeguata ad ogni evento entro i limiti stabiliti».