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domenica 26 febbraio 2017

Non c'è via di scampo!



Mi chiamo Sebastian Rudd - direbbe J. Grisham - e, anche se sono un noto avvocato di strada, non vedrete mai il mio nome strillarvi in faccia dalle pagine gialle, né lo vedrete sui cartelloni pubblicitari o sulle panchine alle fermate degli autobus. Non pago per andare in televisione, anche se ci finisco spesso. Non compaio sull’elenco telefonico. Non ho uno studio tradizionale. Vado in giro con una pistola, legalmente, perché il mio nome e la mia faccia tendono ad attirare l’attenzione del tipo di gente che a sua volta se ne va in giro con una pistola e non ha problemi a usarla. Vivo solo, di solito dormo da solo e non ho né la pazienza né la comprensione necessarie per coltivare delle amicizie. La mia vita è la legge, sempre appassionante e ogni tanto appagante. Non la definirei un'”amante gelosa”, come disse una volta con una frase diventata famosa un personaggio ormai dimenticato. È più come una moglie dispotica che ha il controllo del libretto degli assegni. Non c’è via di scampo”. Il diritto sembra proprio esercitare una attrazione particolare tanto per le persone molto noiose come per quelle molto divertenti. Ciò del resto non dovrebbe stupire, in quanto vi è senza alcun dubbio una buona dose di stranezza nello scegliere di passare la propria vita a contatto con concetti come quello della “surroga ipotecaria del creditore perdente” o quello del “reato aberrante”: per lasciarvi la curiosità, non vi spiego di cosa si tratta.

Perciò non si contano i libri che – tra il serio ed il faceto – raccontano le amenità e gli aneddoti della legge. Pastori condannati per abbandono di ovini, avvocati che fanno causa perchè stressati dalle troppe denunce. Persino "sradicatori" di rose e di viti. Come dimostrano le tante sentenze assai singolari su cui si è dovuta pronunciare la corte di Cassazione.
Ecco qualche esempio. Le sezioni unite di piazza Cavour sono state chiamate in causa per pronunciarsi su un regolamento di competenza sollevato da danni causati da "cinghiali selvatici". Poi c'è quel marito marchigiano, L.S., che nella causa di separazione dalla moglie M. C. rivendicava indietro l'anello di fidanzamento. Diceva di volerlo "donare alla figlia". Ma i giudici hanno deciso che il gioiello doveva rimanere alla ex consorte.
E non c'è zona d'Italia che si salvi da questo genere di ricorsi. A Mestre, per fare un esempio, c'è un avvocato di nome Luciano che, dovendo rispondere ad un'accusa di diffamazione, ha sostenuto che era "stressato dalle eccessive denunce" piovutegli addosso. Ovviamente gli ermellini della Quinta sezione penale hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso, con tanto di condanna alle spese processuali per avere fatto perdere tempo alla giustizia con il suo presunto stress.
Nella serie "ricorsi strani" si deve collocare anche il caso di due giovani di Spoleto, Mauro F. e Pierpaolo F., ladri di "coppi", tegole asportate nottetempo da una casa colonica del perugino. Nonostante siano stati colti con le mani nel sacco, i due hanno tentato di difendersi sostenendo che si trattava di un rudere che cadeva a pezzi. E che, dunque, non potevano essere accusati di furto. 
La Quarta sezione penale, ovviamente, li ha condannati "per il metodo di demolizione e appropriazione, nonchè per la sinergia tra i due". E ancora. Sorpreso da una "abbondante nevicata", Guido F., pastore settantenne siciliano, aveva lasciato i suoi 40 ovini liberi di pascolare nel fondo del collega Augusto C.. Ne è scaturita una denuncia ai carabinieri che per giorni e giorni, ricostruisce la sentenza della Seconda sezione penale della Cassazione, hanno cercato il pastore Guido affinchè portasse vie le 40 pecore che pascolavano da abusive nel fondo di Augusto. Alla fine, Guido è stato condannato a 1500 euro di multa per abbandono di ovini nel fondo altrui. Nella motivazione, i giudici di Cassazione hanno scritto che il delitto punito dall'articolo 636 del codice penale "può essere consumato non solo con l'introduzione diretta degli animali nei fondi vicini ma anche con il loro abbandono in libertà, nella consapevolezza che essi", cioè gli ovini, "vi si introdurranno guidati dall'istinto". Non vorrei tuttavia illudervi, non ci si diverte sempre. Come è stato efficacemente scritto, “le Corti offrono gratuitamente a coloro che sono avidi, esibizionisti, aspiranti santi o semplicemente insopportabili una piattaforma sulla quale mostrarsi ”. Per non parlare della pletora di personaggi “folli di diritto”, che non affollano soltanto i capolavori della letteratura , ma anche le aule dei nostri Tribunali. Anche queste persone saranno, nel mondo della Legge, vostri interlocutori: dovrete presto imparare a metterle in riga.


martedì 7 febbraio 2017

Tutti cantano Sanremo



Stasera è iniziato Sanremo, come ogni anno a febbraio, va in onda il Festival della canzone italiana e tra note e melodie, sgargianti sorrisi ed aspettative, tutti noi ci sentiamo dotati di orecchio assoluto alla ricerca della canzone più bella ma anche tra autori famosi o sconosciuti alla ricerca dell’assonanza con canzoni già note o, magari, più fiduciosi convinti di riconoscere nuove soronità. Nonostante sia un periodo ricco di impegni e preparativi, i cantanti in gara guardano al futuro e svelano le date di uscita dei rispettivi lavori discografici. C’è chi sceglie i social per pubblicare l’immagine di copertina accompagnata dalla tracklist, chi aspetta il termine della kermesse per condividere ulteriori dettagli sul disco in uscita. Ognuno di questi prodotto dalle più famose etichette discografiche delle edizioni musicali, tra le altre, la SONY MUSIC ENTERTAINMENTITALY, la UNIVERSAL MUSIC ITALIA. 
Queste società sono legate agli artisti attraverso  il contratto di edizione musicale attraverso il quale l’autore cede tutti i diritti di utilizzazione della sua opera musicale, in particolare l’esecuzione, la rappresentazione, la riproduzione su dischi e nastri, la diffusione attraverso la radio e la televisione. Data la particolare natura dell’opera musicale, la stampa degli spartiti riveste un’importanza relativa, e l’interesse economico del contratto è rivolto invece alla acquisizione di tutti gli altri diritti di sfruttamento economico dell’opera. Essendo regolato da accordi, non espressamente disciplinati dalla legge sul diritto d’autore ma dai principi generali del diritto si può definire questo contratto come un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di opera musicale. Ne consegue che il contratto di edizione musicale è un contratto a carattere globale: comprende tutti i diritti di utilizzazione, oltre eventualmente anche il diritto di arrangiare il testo musicale e di adattare il testo letterario non solo traducendolo in altra lingua, ma modificandone anche il contenuto e il titolo.
Per quanto riguarda i
compensi sono in genere stabiliti nelle seguenti modalità:
a) per le somme derivanti dal diritto di pubblica esecuzione, generalmente 8/24simi al compositore della musica e 4/24simi all’autore del testo;
b) per il diritto di sfruttamento fonomeccanico, non meno del trenta per cento sulle somme totali per il compositore della musica e del quindici per cento all’autore del testo;
c) per il diritto di riproduzione a mezzo stampa, una percentuale variabile attorno al cinque per cento al compositore della musica e attorno al due virgola cinque per cento all’autore del testo letterario, da calcolarsi sul prezzo di copertina delle copie vendute. Forte è il legame tra case editrici e case discografiche ed a tal proposito è interessante ricordare la storia della Decca Records Ltd. 
Il nome Decca è derivato da un grammofono portatile chiamato "Decca Dulcephone"; il nome Decca fu coniato da Wilfred S. Samuel sostituendo l'iniziale della parola "Mecca" con l'iniziale del logo dell'azienda, "Dulcet", o con quello del grammofono "Dulcephone". Con la pubblicazione di numerose incisioni sia di musica classica che di musica leggera, in pochi anni la Decca Records Ltd. divenne la seconda casa discografica mondiale, autonominandosi "The Supreme Record Company".Il maggior successo di tutti i tempi della Decca americana è stato White Christmas, inciso da Bing Crosby una prima volta nel 1940, successivamente nel 1947. Nel 1946 la casa inglese cominciò ad utilizzare una nuova tecnica di registrazione sonora, denominata full frequency range recording e contraddistinta sulle etichette dei dischi dalla sigla ffrr. Fino alla fine del conflitto mondiale, questa tecnica era stata usata solo a scopi bellici in quanto in grado di riconoscere l'avvicinarsi dei sommergibili individuandone le vibrazioni del motore. È rimasto celebre il rifiuto di un funzionario della Decca di mettere sotto contratto nel 1962 gli allora sconosciuti Beatles. Tra i numerosi artisti che incisero per la Decca si ricordano The Rolling Stones, su consiglio dello stesso Harrison, Ten YearsAfter, Cat Stevens, i Them capitanati da Van Morrison, John Mayall, The SmallFaces, The Moody Blues, i Genesis e The Animals. A proposito dei Rolling Stones e del loro stralunato rapporto con il manager Allen Klein ci “diverte” raccontarvi la storia di “Bittersweet Symphony”. E' il  1997, quando i “The Verve” negoziano la licenza d’uso di un campione di cinque note, estratto da una cover orchestrale di uno dei successi minori dei Rolling Stones, “The Last Time”, concesso senza problemi dalla Decca Records. Il fatto che la cover somigliasse  alla sigla di FUTURAMA poi, non destò alcun allarme e anzi, forti della legittimazione da parte dell’ex-manager degli Stones e della Decca, i Verve, rinchiusi in studio, invece di quel pugno di secondi con cinque note ne usarono qualcuno in più. 
Il risultato fu “Bittersweet Symphony” che, una volta lanciata, divenne immediatamente un successo, e non passò molto tempo prima che il telefono di Ashcroft e soci suonasse.  Dall’altro capo del filo c’era un ex manager dei Rolling Stones, Allen Klein, che possedeva il copyright su tutte le canzoni pre–1970 della band, e citava in giudizio i “The Verve” per violazione dei diritti d’autore in quanto il loro pezzo era un evidente plagio della canzone dei Rolling Stones intitolato “The Last Time”.  I Verve provarono a opporsi sostenendo di detenere i diritti sulla cover campionata, ma il giudice riconobbe il plagio della canzone originale, attribuendone la paternità a “Jagger/Richard”.
Il gruppo provò a cercare un accordo con gli Stones i quali, prima accettarono il 50 % dei possibili proventi derivanti dal brano e, successivamente, quando si resero conto dell’inaspettato successo della canzone, pretesero il 100%, minacciando di far ritirare il singolo dai negozi.
 

Quando “Bittersweet Symphony” fu nominata per un Grammy nella categoria Best Songwriters, la candidatura andò a “Mick Jagger e Keith Richards.” Ashcroft cercò di scherzarci sopra dicendo che “Bittersweet Symphony” era «la miglior canzone che Jagger e Richards avevano mai scritto in vent’anni.» Ma la verità era che la vicenda gli causò un bell’esaurimento nervoso che alla fine lo portò a lasciare il gruppo.
T
uttora, quando Ashcroft la suona dal vivo, usa dedicarla a Jagger e Richards, sostenendo di essere felice di pagare i loro conti…in medicine.



domenica 29 gennaio 2017

Calculus Minervae



Ossia il coccio che il presidente deponeva per ultimo nell’urna dei Cinquecento, l’organo legislativo nella Costituzione di Clistene, che tra l’altro esercitava anche la funzione giurisdizionale. Tale definizione era data sull’esempio del leggendario voto di Pallade Atena in favore di Oreste, ricordato da Eschilo nelle Eumenidi, che era stato giudicato colpevole di matricidio dalla maggioranza dei giurati del tribunale dell'Areopago. Il voto di Atena determina l'assoluzione di Oreste. Nel diritto romano imperiale, l'imperator aveva la stessa prerogativa: il suo voto a favore del reo (detto, appunto, calculus Minervae) determinava l'assoluzione, se la condanna era stata votata da una maggioranza ristretta, costituita dalla metà più uno dei giurati Nel mondo moderno la funzione del Presidente con voto decisivo in caso di parità è garantita in vari ordinamenti, tra i quali il Senato degli Stati uniti d’America. Nell’ ordinamento italiano contemporaneo, alla deliberazione collegiale, si provvede secondo le regole indicate dall'art. 527 c.p.p.. 
Il collegio, sotto la direzione del presidente vota, dopo aver espresso le proprie ragioni, su ciascuna questione ed il presidente raccoglie i voti. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena e la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato. Il legislatore, nel disciplinare la formazione della volontà dell'organo giurisdizionale collegiale, ha seguito il criterio della deliberazione a maggioranza in base al quale le dichiarazioni singole conflueiscono nell'unica dichiarazione. Senonchè la tutela dell'interesse alla formazione dell'atto collegiale non trova una completa attuazione nel principio di maggioranza poiché negli organi collegiali paritari la formazione di una maggioranza risulta impossibile allorquando si manifestino nel collegio più opinioni e sussista parità di voti. 
Di qui la necessità di una ulteriore regola per tutelare il predetto interesse. Orbene, mentre abitualmente il legislatore dispone che, in caso di parità di voti, debba prevalere la tesi per cui ha votato il presidente del collegio, tale criterio è stato abbandonato, in attuazione del favor rei, allorchè si tratti dell'emanazione di una sentenza penale, stabilendo che debba prevalere la soluzione più favorevole all'imputato. Questa la disciplina sulla carta ma la difficoltà dell’analisi della funzione di giudizio sta nella consapevolezza che nel momento decisionale puro la logica del giudicante opera nel senso di ridurre la distanza tra il probabile e l’improbabile fino al dilemma di decidere senza, comunque,  escludere che la realtà dei fatti sia stata diversa. Si individua, in sostanza, un punto di convincimento che sfugge alla logica e si affida al “mutevole cuore del giudice” come lo definiva Calamandrei, lasciando alla motivazione la giustificazione posteriore di quanto pronunciato. 
In tale contesto si colloca la regola di giudizio prevista dall’art. 530 c.p.p. che prevede una  decisione sul fatto incerto discendere dalle valutazioni di un giudicante che in situazione di dubbio è obbligato ad assolvere. Le specifiche regole di valutazione processuale evidenziano un sistema normativo che rifiuta “intuizionismo giudiziario” contrapponendolo alle prove legali disposte dal legislatore. Il ragionamento mentale del giudice non è, infatti, quello di verificare se puo’ assolvere ma, al contrario, deve partire dalla possibilità di una condanna, anche in forza del ruolo che spetta all’art. 530, comma 2, c.p.p. che costituisce una regola di giudizio e non un’autonoma formula di proscioglimento.

sabato 7 gennaio 2017

Il pianista della parola




"Un avvocato? È un pianista della parola", scriveva Pierre Véron giornalista francese nella seconda metà del diciannovesimo secolo. Per Gandhi, colui che ha la funzione di unire parti lacerate a pezzi. Un qualcosa che simbolicamente ha più a che fare con la "manualità", con il maneggiare con perizia uno strumento, che non con la conoscenza astratta di una teoria. Nella realtà, ogni avvocato ha un suo "metodo" per gestire una lite e per convincere delle sue ragioni: un "metodo" personale e non scambiabile Questo perché ogni uomo ha un suo modo di vedere le cose, una visione del mondo, una "weltanschauung" a cui non può e non deve rinunciare. E' l'esperienza - intesa come modo di esperire e di sentire le cose - che forma il proessionista, non la teoria. 
Quest'ultima fornisce soltanto gli strumenti, di certo indispensabili, ma come usarli lo si impara sulla propria pelle. Nel rapporto con il cliente si deve imparare a calibrare l’empatia, per instaurare un vero rapporto di fiducia per meglio comprendere le ragioni del cliente, con il distacco, per vedere le cose e di agire con lucidità e senza quell'animosità che potrebbe impedirci una reale e obiettiva comprensione dei fatti. E’ un "mestiere al negativo", a cui la gente ricorre per risolvere i problemi. Al riguardo Martin Seligman, coniatore del «concetto» della psicologia positiva, psicologia che non si occupa solo di patologie, ma di incrementare il benessere delle persone senza particolari problemi, riportando di seguito parte di un articolo di Silvia deSantis apparso sull’Huffington post:Come mai gli avvocati hanno il 3,6% di probabilità in più di cadere in depressione o divorziare rispetto alla norma? 
Martin Seligman, psicologo e saggista statunitense spiega che ciò dipende dal fatto che, per lavoro, hanno abituato la propria mente a pensare in negativo. Gli avvocati migliori, infatti, sono i più pessimisti. Il pessimismo è visto come un “plus” tra i legali, perché vedere problemi ovunque è un tipico atteggiamento della prudenza, fondamentale per chi svolge questa professione. Essere previdente permette a un avvocato di considerare tutte le trappole e le situazioni negative in cui può incorrere il proprio assistito. La capacità di calcolare in anticipo una serie di conseguenze, difficili da immaginare per chi è digiuno di legge, consente all’avvocato di costruire al meglio la difesa”. Oltre questa analisi psicologico-strategica è inevitabile, prima di concludere, prendere in considerazione anche l’aspetto sociologico per rendersi conto che l’avvocato deve anche essere multidimensionale: sviluppare nuove capacità di ascolto, di identificazione degli interessi, di inquadramento e investigazione dei problemi, e di elaborazione di sistemi di soluzioni che possano offrire vantaggi reciproci. 
L’avvocato deve aspirare ad essere un vero e proprio consigliere piuttosto che un mero esperto del diritto. Inoltre, l’avvocato multidimensionale dovrebbe essere in grado di comprendere i peculiari contesti nei quali i clienti possono trovarsi, contesti in cui il senso comune e l’istinto potrebbero fallir. I professionisti del diritto posseggono d'altra parte un grande potenziale per incentivare atteggiamenti riflessivi nei loro clienti. Nelle loro conversazioni coi clienti, gli avvocati dovrebbero cercare di fornire a questi ultimi la possibilità di giocare un ruolo nella risoluzione dei loro stessi problemi. Inoltre, dovrebbero facilitare la comprensione degli aspetti legali della questione da parte dell’interessato, attraverso informazioni accessibili. Dovrebbero altresì sforzarsi di responsabilizzare il cliente affinchè, attraverso una più ampia comunicazione con i soggetti coinvolti, il diritto possa reclamare il ruolo di guida morale per la nostra civiltà.