L'unione civile è un atto che comporta il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico delle coppie di fatto al fine di stabilirne i diritti e i doveri. La tipologia delle unioni civili è varia: in particolare, può riguardare sia le coppie di sesso diverso (eterosessuali) sia le coppie dello stesso sesso (omosessuali). Il legislatore italiano si è occupato con ritardo della questione, mentre l’orientamento della giurisprudenza è verso un pieno riconoscimento della famiglia omosessuale. Addirittura il Ministero dell’Interno con una circolare (n. 0010863 del 7 ottobre 2014) rivolge ai Sindaci invito formale al ritiro ed alla cancellazione della trascrizione nei registri dello stato civile di tali matrimoni, “in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione di matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore”.
Mancando, finora, una disciplina del rapporto di convivenza al di fuori del matrimonio, si è discusso sulla possibilità, per le coppie di fatto, di disciplinare in maniera autonoma la convivenza attraverso l’ammissibilità di una disciplina contrattuale. L’evoluzione antesignana del pensiero giuridico è aperta in tal senso: va rilevato che, nell'ambito della libertà contrattuale e nei limiti posti dalla legge, le coppie di fatto possono regolare gli apporti dei singoli conviventi alle esigenze della vita comune ed eventualmente quelli successivi alla cessazione della convivenza tramite appositi accordi, detti comunemente patti o contratti di convivenza, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per fare alcuni esempi, i conviventi possono stabilire le regole che riguardano l'abitazione comune, le spese (tra l'altro, nulla vieta ad una coppia di fatto di aprire un conto corrente cointestato), la disciplina dei beni acquistati durante la convivenza. I conviventi possono anche regolare la cessazione della convivenza e prevedere che uno di essi debba versare all'altro una certa somma, o prevedere a favore di un solo convivente il diritto di abitazione sull'immobile precedentemente utilizzato dalla coppia. Va ancora ricordato che è possibile nominare il convivente come amministratore di sostegno, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione di una propria eventuale futura incapacità di intendere e di volere. Il ritardo inoportuno del legislatore continua anche nella regolamentazione della maternità/paternità.
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale sulla così detta stepchild adoption. A sollevare la questione, il Tribunale di Bologna, l'Avvocatura dello Stato aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, sottolineando che più volte a tutela dei minori i tribunali hanno accolto l'istanza di adozione di coppie gay, applicando la norma che disciplina le adozioni nei casi particolari. La questione di leggimità sottoposta alla Consula dai giudici bolognesi era relativa alle legge 184/1983 sulle adozioni. Nel caso specifico, una delle
due donne, unite in una civil partnership negli Stati Uniti d'America
nel 2008 e sposate dal 2013, avente doppia cittadinanza,
italiana e statunitense, ha avanzato presso il Tribunale per i minorenni
di Bologna, richiesta di riconoscimento della sentenza Usa che ha
disposto l`adozione piena della figlia biologica di sua moglie. Nello
specifico, il caso bolognese ricalca esattamente la previsione
dell'articolo 5 del DDL sulle unioni civili che si avvia ad essere
stralciato.
Secondo i giudici "il Tribunale di Bologna ha trattato la decisione
straniera come un'ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di
un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si
trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra
stranieri". A questo si aggiunga che già 2012 la Corte di Cassazione sulla scia dei precedenti orientamenti, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, a prescindere dall'intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela anche davanti ai giudici di specifiche situazioni, precisando che la differenza di sesso non è più da considerare quale requisito essenziale del matrimonio.