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domenica 14 febbraio 2016

Nota breve sul plagio musicale




La polemica montata dopo l'intervento di Vittorio Cosma, che in questa edizione del Dopofestival, ha avuto l'ingrato compito di analizzare i brani, dal punto di vista strettamente musicale, e individuarne eventuali somiglianze con altre canzoni alla sola ricerca di assonanze melodiche, ha riportato alla ribalta la normativa sul plagio, dopo aver segnalato la somiglianza tra il brano di Dolcenera “Ora o mai più” e “You make me feel like a natural woman” di Aretha Franklin. Per onore di cronaca ci piace segnalare che sono 69 i titoli identici a quello della canzone interpretata da Dolcenera: il precedente che ha fatto storia nella musica pop è targato Mina, 1965. Per la legge n. 633 del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore il plagio consiste nella riproduzione dell’opera altrui spacciandola per propria, sia essa già pubblicata o inedita. Non vi è invece plagio se l’opera viene riprodotta per uso privato. Quando, invece, una persona si appropria di elementi di un'opera per introdurli in un'altra opera sotto il proprio nome, ci troviamo in presenza di una contraffazione, ossia di una riproduzione abusiva di un'opera altrui e non di un’attribuzione di paternità. Tuttavia, per legge, l'opera simile all'originale, per essere realmente definita plagio, deve suscitare nell'ascoltatore le stesse emozioni dell'originale. Liberiamo il campo dalle false convinzioni: non esiste un criterio prestabilito per stabilire quando si commette plagio. A tutt'oggi, la giurisprudenza è incerta se siano sufficienti 4 o 8 battute per definire un plagio. Così, non trovano corrispondenza nella legge, le voci secondo cui il plagio scatterebbe solo dopo aver copiato almeno sette note consecutive o otto battute.Un tale rigido sistema  sarebbe fallace perché non terrebbe in considerazione l’enorme varietà dei brani: sette note consecutive sono una parte insignificante di una composizione orchestrale, ma possono rappresentare l’intero cuore di un brano semplice di musica pop. Proprio per tale ragione, la giurisprudenza non ha dettato criteri “matematici” per potersi parlare di plagio, ma ritiene che si debba valutare caso per caso, dando particolare rilievo alla linea melodica. Spesso, infatti, per classificare come plagio una canzone, basta che nell'ascoltatore essa susciti il riconoscimento di un pezzo antecedente al brano ipotizzato essere un plagio. A nulla, peraltro, rilevando l’originalità del brano stesso. In una nota sentenza, la Corte di Appello di Milano (sent. 24.11.1999), ha infatti stabilito che non è tutelabile dal diritto d’autore il brano di musica leggera che, per la semplicità della melodia, simile a numerosi precedenti, sia carente del requisito dell’originalità. Soprattutto però è importante saper riconoscere il "plagio" da una "somiglianza" oppure da una "cover". Il plagio di una composizione musicale può riguardare anche una parte della composizione stessa. Anche un motivo non del tutto banale presente nel ritornello di una canzone può formare oggetto di plagio quando sia stato ripreso con particolare insistenza e risalto.
Accadde nel 1960 per la canzone “Romantica”, scritta e interpretata da Renato Rascel. “Ci fu una denuncia per plagio: il dottor Nicola Festa, veterinario e musicista per diletto, accusò Renato di aver copiato “Romantica” da un suo brano intitolato “Angiulella” – racconta Giuditta Saltarini, vedova di Rascel – In tribunale il querelante si presentò con Ildebrando Pizzetti, il padre riformatore del melodramma italiano, in veste di perito di parte. Renato volle rispondere con un colpo di teatro altrettanto clamoroso e schierò a difesa della sua composizione quell’autentica superstar del neoclassicismo che era e sarà sempre considerato Igor Stravinsky”. Il quale fu evidentemente più convincente del collega visto che il giudice riabilitò totalmente “Romantica” mandando assolto il popolare artista romano. Con riferimento alla musica leggera, si ritiene che essa sia priva di complessità e originalità perché normalmente composta da strofe e ritornelli; l’armonia è di ambito tonale non elevato; la timbrica fa ricorso a strumenti elettronici con effetti di colore; la melodia è di facile intonazione e memorizzazione. Dunque, nella musica leggera vi sono semplici e ricorrenti elementi che consentono ampi margini di analogie solo occasionali. Per cui, nel giudicare un’ipotesi di plagio nel campo della musica “non impegnata”, si deve essere più tolleranti, fermo restando che si possono accertare elementi di originalità e di difformità anche in un contesto ricco di banalità e di interferenze. In altre parole, quanto minore è l’originalità dell’opera, tanto più rigorosi devono essere i criteri di accertamento. Per verificare se sussistano plagi nella musica leggera, si guarda più al ritornello che alla strofa.  La  sentenza  n. 9854 del 15 giugno 2012 della cassazione ha individuato alcune condizioni affinché il ritornello di una composizione possa definirsi un plagio: 
1. i due ritornelli devono presentare una successione di note del tutto somigliante
2. il nucleo centrale delle due composizioni deve ruotare intorno alla stessa successione di note del ritornello, cioè quella combinazione di note maggiormente idonea a contraddistinguere il brano e ad imprimersi nella memoria degli ascoltatori; 
3. la sola diversità ritmica dei due ritornelli non è sufficiente a conferire al ritornello il carattere della creatività, devono infatti concorrere anche i due elementi della melodia e della armonia.
Ma cosa ne sa un giudice di musica pop, vi potreste chiedere. Il giudice provvede alla nomina di un CTU (consulente tecnico d'ufficio) per redigere una perizia giurata, ed al quale viene proposto l'ascolto dei due brani (l'originale e l'eventuale plagio). Se il giudice riconosce le ragioni dell'attore (colui che intraprende l'azione legale), l'autore del plagio rischia il ritiro del pezzo dal mercato con sanzioni salatissime, oppure che gli introiti vengano devoluti all'autore originale Spesso anche gli stessi CTU sono tutt’altro che univoci nelle loro indagini.
Per esempio, nel citato caso giudiziario tra Al Bano Carrisi e Michael Jackson, prima di arrivare a un giudizio di colpevolezza nei confronti di quest’ultimo, ci sono volute tre diverse perizie e l’accertamento che ben 37 note sulle 40 che componevano la melodia dei due brani erano identiche. Tra i plagi più evidenti della storia della musica, ricordo come “I giardini di marzo” di Battisti abbia qualcosa in comune a Mr. Soul” di Neil Young; “La donna chevorrei” di Gigi D’Alessio sia simile in modo imbarazzante a “Babe, I’m gonnaleave you” dei Led Zeppelin; o ancora come Ballo Ballo” di Raffaella Carrà sia strettamente imparentata con “Eleanor Rigby” dei Beatles. Un evidentissimo caso di plagio è quello che ha visto Eric Carmen, autore della pluricoverizzata “All By My Self” (nota la versione di Mariah Carey), trascrivere le note del compositore russo Rachmaninov nel suo “Concerto per piano e orchestra op. 2”, terzo movimento (Adagio sostenuto). In verità, non si tratta di vero e proprio plagio, posto che l’opera di Rachmaninov è diventata ormai di pubblico dominio e non è più protetta dal diritto d’autore. Era il 1996 quando il cantautore Francesco De Gregori, nel suo album “Prendere e lasciare”, inserì la canzone “Prendi questa mano, zingara”, il cui titolo e il primo verso riprendevano una nota canzone (“Zingara”) scritta nel 1969 da Enrico Riccardi e Luigi Albertelli. Nonostante ci fosse una parola differente (il testo originale recita «Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò» mentre De Gregori cantava «Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che futuro avrò»), gli autori ritenevano che la loro canzone fosse stata plagiata. Il giudice di prime cure inibì la diffusione del brano. Il risultato si ribaltò in sede d’appello poichè la corte territoriale considerata la totale diversità del resto del testo della canzone, ritenne l’incipit una semplice citazione.
Misero fine alla discussione lasciando libera la musica i i giudici della Suprema Corte che con la sentenza n. 3340/2015 hanno affermato che «In tema di plagio di un’opera musicale un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce di per sè plagio, dovendosi accertare da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore». Sappiamo benissimo che abbiamo sette note nel pentagramma e considerandole da sole, e cioè senza le loro variazioni, è difficile non risultare ripetitivi o scarsi nel lavorare con la fantasia, perchè non bisogna dimenticare che la musica si basa anche sulla matematica e che il numero di combinazioni di queste sette note non è infinito, per questo prima di lanciare l’allarme di plagio è bene tener d'occhio il tema, l’atmosfera e l'elaborazione di un brano.


domenica 15 novembre 2015

La tenuità del fat(T)o



Il 2 aprile 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 che introduce nel nostro ordinamento penale un nuovo istituto giuridico: la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa. Si tratta di un complesso apparato per cui saranno i Giudici i protagonisti della depenalizzazione potendo stabilire quali fatti non punire e quali, invece, meritano di essere perseguiti. Difatto, introducendo l’art. 131 bis nel codice di procedura penale, il legislatore consente il proscioglimento per reati (anche d’impatto sociale) puniti fino a cinque anni di reclusione, nei casi in cui il P.M. od il Giudice ravvisino la lieve entità del fatto. La prima conseguenza è che la pena prevista è talmente alta che comprende un numero eccezionale di reati, fra i quali, soltanto per citarne alcuni: la corruzione impropria, l’abuso e l’omissione di atti d’ufficio, molte ipotesi di falso, alcuni reati tributari (la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, l’omesso versamento dell’IVA e della ritenuta d’acconto) il falso in bilancio. Chiaramente non possono godere della non punibilità: i recidivi; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza; chi abbia commesso più reati della stessa specie; le condotte plurime abituali o ripetute. Nemmeno, certamente, chi abbia agito per motivi abietti e futili adoperato sevizie, o profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche minorenne. L’uso di sevizie difficilmente avrebbe potuto essere considerato suscettivo di positiva valutazione!! Vi è di più, la lieve tenuità non può mai riguardare il reato di lesioni gravissime (si tratta di quelle che abbiano comportato la perdita di un senso o di un organo; tuttavia che è implicitamente consentita la non punibilità delle lesioni gravi (in cui si presenta l’indebolimento permanente di un senso o di un organo). Non è tutto: il giudizio di lieve entità si iscrive sul casellario giudiziale (la fedina penale) e nei procedimenti correlati (civile ed amministrativo) alla stregua di una condanna. La diffusione di elenchi cui si applicherebbe ha causato l’erroneo convincimento che il decreto legislativo comporti la loro depenalizzazione. La differenza è palese: con la depenalizzazione, tutti i reati, a prescindere dalle modalità con le quali in concreto si sono consumati, vengono meno; con la lieve entità , non sono punibili i reati, sanzionati in astratto nel massimo con la pena di cinque anni di reclusione o con la pena pecuniaria, solo qualora siano in concreto scarsamente offensivi. Nel primo caso, il legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono più reato; nel secondo caso, il legislatore attribuisce al giudice il potere di verificare. Per questo motivo, il decreto prevede che avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. l’indagato possa presentare opposizione ed ottenere un’udienza camerale davanti al Gip nella quale persuaderlo della sua innocenza invece che del modesto rilievo del suo comportamento illecito. Tecnicamente, il PM, verificata la ricorrenza delle condizioni volute dalla legge, deve chiedere l’archiviazione. Della richiesta deve essere dato avviso sia all’imputato che alla parte offesa, anche se quest’ultima, con la denuncia o querela, non abbia chiesto di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione. Resta salva la facoltà per il Giudice di rigettare la richiesta di archiviazione e provvedere ai sensi dell’art. 409 c.p.p.
Concludendo sembra evidente che una seria verifica della sussistenza dei presupposti, dell’effettiva offensività del fatto e della personalità del reo sono incompatibili con il dichiarato scopo deflattivo dell’istituto; riducendo l’obiettivo della riforma, alla scomparsa dei fascicoli bagatellari che affollano i nostri uffici penali; cosicchè le esigenze di economia processuale prevalgano su quelle di legalità ed obbligatorietà dell’azione penale. La particolare tenuità del fatto deve sperimentare la giustizia penale riparativa e riconciliativa, diffondendo protocolli secondo i quali la non punibilità è riconosciuta qualora l’imputato abbia, spontaneamente e prima del processo, provveduto ad eliminare le conseguenze dannose del reato od a riconciliarsi con la vittima. Diversamente, il principio di offensività venga strumentalizzato per “snellire” i ruoli penali.

giovedì 5 novembre 2015

Amor, amor di nostra vita ultimo inganno:parola dei giudici



In amore la menzogna interessata è lecita. La vicenda risale al 2009, quando tra due infermieri di un noto ospedale meneghino scoppia una storia d'amore. Da subito, l'uomo comincia a chiedere soldi alla compagna, promettendone sempre la restituzione, prima per pagare le tasse e poi per intraprendere una attività in Perù. La donna contrae un mutuo di 10mila euro per venire incontro alla richiesta del partner che effettivamente di lì a poco parte per il Sud America, dove lei lo raggiunge consegnandogli altro denaro. Una volta tornati a Milano però lui cambia atteggiamento e la lascia.
Dopo varie richieste di restituzione non evase, incassata la fregatura,  la disputa approda davanti al tribunale milanese dove il giudice investito della questione si domanda «se è concepibile il reato di truffa quando una persona inganni il proprio ‘compagno' (o la propria ‘compagna') circa i propri sentimenti, al solo scopo di ottenere un vantaggio patrimoniale con altrui danno». La risposta, in linea teorica, è che si è concepibile, tuttavia in concreto essa è «difficilmente ravvisabile». Infatti, anche per «evitare una spropositata estensione dell'area penale», si dovrebbero rigorosamente accertarne tutti gli elementi tipici, vale a dire: la condotta fraudolenta, il dolo ed anche la relazione consequenziale tra l'errore sul sentimento e l'atto dispositivo. Sotto il primo profilo osserva la sentenza, in assenza di raggiri «il semplice mentire sui propri sentimenti – la nuda menzogna - non integra una condotta tipica di truffa» (Trib. Milano, Sez. III, sent. 14 luglio 2015) .
Con riferimento al dolo, poi, esso dovrebbe sussistere fin dall'inizio, cioè essere alla base stessa della relazione. Infine, per quanto riguarda il terzo aspetto bisognerebbe poter affermare che il raggirato sia stato effettivamente determinato nella sua generosità soltanto dalla errata convinzione circa l'altrui sentimento. Ma ciò è molto difficile da provare perché, osserva il giudice, vi potrebbero essere altre cause alla base della dazione. Ed il tribunale fa l'esempio di un «ricco erede» che fosse stato ingannato da una «giovane e bellissima donna» e l'avesse ricoperta di «doni» e «ingenti capitali»: anche in questo caso non ci sarebbe reato, poiché esiste il «ragionevole dubbio» che la «presunta vittima» non si sarebbe comportata in modo diverso pur «sapendo della reale intenzione» della donna, magari perché «ben lieto di accompagnarsi all'avvenente ragazza».

Stesso discorso vale per l’accusa di appropriazione indebita: le parti avevano pattuito la restituzione delle somme prestate. Per la legge si tratta di un contratto di mutuo, un prestito. Così facendo, alla consegna del danaro la proprietà dello stesso è passata dalla donna all’uomo.