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venerdì 23 dicembre 2016

Quindi.....Buon Natale!




“Ama il prossimo tuo come te stesso”: un precetto evangelico, ma che non rileva per il nostro diritto. Siamo liberi di dire quello che vogliamo, così come siamo liberi di odiare e di manifestare quest’odio agli altri. A riguardo, la Cassazione si è pronunciata sulle frasi di astio all’avversario, come l’augurargli la morte; gli Ermellini ritengono che non vi sia alcun reato, ma soprattutto nessun reato di minaccia: chi desidera o prevede con “animo malevolo” la morte di una persona non incorre in alcuna condanna. E questo perché una cosa è dire “ti auguro di morire” e un’altra è invece “farò sì che tu muoia”. In quest’ultimo caso è proprio la minaccia di un male che fa scattare l’illecito penale. “Augurarsi la morte di un’altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona – scrivono i supremi giudici – ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante”. 

Su questa scia augurale non possiamo scordarci che le feste sono ormai alle porte. Quanti auguri di Buon Natale abbiamo fatto e ricevuto in questi giorni!! Solitamente  gli auguri sono fatti in senso positivo, ma  c'è anche chi augura un "brutto Natale" a chi non gli sta proprio del tutto simpatico o chi minaccia qualcuno di fargli passare un brutto natale o che non mangerà il panettone a Natale.

Per esempio se qualcuno minacciasse ripetutamente una persona che, se non gli restituisce i soldi prestati,  la figlia passerebbe un brutto Natale, si potrebbe configurare il reato di estorsione, se la prospettazione di un evento dannoso per l'incolumità fisica o per la stessa vita di un soggetto molto vicino alla vittima diventasse prova del fatto che l'estorsore avesse la piena coscienza e la volontà di porre in essere un intento criminoso. 
Secondo la giurisprudenza, infatti, in tema di estorsione, la minaccia può essere manifestata in modi e forme differenti, purché la vittima venga intimorita o la sua volontà coartata. Le minacce, insomma, devono essere tali da generare nella vittima un timore attuale e concreto, inducendola ad accettare una pretestuosa richiesta estorsiva.
In questi giorni di festa, però, vi auguriamo di trascorrere un Sereno e Felice Natale perchè, in ogni caso, citando Marilyn Manson: “L'opposto dell'amore non è l'odio. L'opposto dell'amore è l'indifferenza. L'odio invece è davvero simile all'amore. Consumarsi per l'odio verso una persona equivale in fondo ad amarla dato che il tempo e l'intensità sono identici.”

sabato 1 ottobre 2016

Andate, moltiplicatevi e riempite la terra!



Dio benedisse Noè e i suoi figli, e disse loro: «Crescete, moltiplicatevi e riempite la terra.  Avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo” (Genesi) Forse è questo il motto ispiratore della Ministra Lorenzin. E così abbiamo superato, indenni pare, anche il primo (sic!) Fertility Day programmato per il 22 settembre scorso per celebrare la Giornata nazionale dedicata all’informazione e formazione sulla fertilità umana, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. L’iniziativa del “Fertility Day” è stata molto criticata online perché accusata di fare eccessiva pressione sulle donne affinché facciano figli il prima possibile: uno dei manifesti pubblicitari dell’iniziativa mostra infatti una ragazza che tiene in mano una clessidra, mentre accanto a lei c’è scritto “La bellezza non ha età. La fertilità sì”. In Italia il tasso di fecondità – cioè a grandi linee il numero medio di figli che partorisce ogni donna – è piuttosto basso, come del resto in diversi altri paesi occidentali (per esempio Spagna e Germania): secondo l’ISTAT nel 2014 è stato di 1,37, un tasso identico a quello registrato dieci anni fa. Negli ultimi anni, inoltre, alcuni esperti hanno messo  in dubbio l’affidabilità del dato diffusissimo secondo cui nelle donne la fertilità diminuirebbe decisamente dai 28-30 anni in poi: uno dei più popolari studi a cui fa riferimento quel dato riprende una ricerca sulle nascite avvenute in Francia dal 1670 al 1830. L’Istituto Superiore di Sanità dice che un calo “significativo ma graduale” si verifica dai 32 anni in poi, e un altro dopo i 37; altri esperimenti recenti hanno ipotizzato un netto calo dai 35 anni in poi, altri ancora l’assenza di netti cali della fertilità nelle donne fino ai 40 anni. 
A parte questi dati legati agli aspetti fisiologici che non possono essere modificati in alcun modo (almeno per ora). Innanzitutto sembra quanto mai opportuno sottolineare che uno dei problemi che ostacolano  la maternità è di tipo economico, 51 mila donne hanno perso il loro impiego e altre 52 mila hanno perso le speranze di trovarne uno.  In un Paese con il tasso di disoccupazione come quello italiano, manca la solidità economica di un famiglia che possa garantire studi e accesso alla professione. Questa campagna  ha colpevolizzato le donne che, per volontà o per altri problemi, non hanno fatto figli.  Si perpetua continuamente il modello familiare del mulino bianco insistendo sulla riproduzione della sacra famiglia. Forse, invece, sarebbe ora di mettere in campo concreti aiuti per le donne lavoratrici, creare spazi aziendali dedicati agli asili e politiche familiari più concrete. Detto questo, cosa possiamo dire di chi figli non può averne? E le donne single, invece, dovrebbero intraprendere un viaggio verso la Spagna o due passi in strada?? Si guardi la maternità in un senso più ampio e complesso. 
Si ricorre alla fecondazione assistita quando non si può concepire naturalmente, senza addentrarci negli stress psicologici cui è sottoposta la donna, limitiamoci ad un analisi prettamente economica. Negli ospedali si può ricorrere alla fecondazione assistita mediante il pagamento di un ticket ma in tal caso i tempi di attesa superano di gran lunga l’anno. Nei centri privati i prezzi per la FIVET sono circa di 2.500 euro, mentre per la ICSI di 3.000 euro. Il problema è che queste tecniche hanno una percentuale di successo del 30%, pertanto la coppia potrebbe ritrovarsi a investire in una tecnica, poi nell’altra e arrivare alla coltura delle blastocisti. Molte coppie decidono di andare all’estero per ricorrere alla coltura delle blastocisti così da non sottostare alla legislatura italiana. Quanto alle donne single, l’attuale legislazione è molto ostica verso questa categoria potrebbe aspirare all’adozione di un figlio.  La strada da seguire è quella dell’ adozione cd. in casi particolari cui è possibile ricorrere in casi determinati, indicati tassativamente dalla legge. Così vi possono ricorrere i parenti di un bambino orfano di entrambi i genitori, sempreché abbiano con il minore un rapporto affettivo e di relazione significativo. Vi è poi il caso del bambino orfano di entrambi i genitori e portatore di handicap e, ulteriore ipotesi, quella del bambino che non possa essere dato in affidamento preadottivo, che cioè non sia dichiarato in stato di abbandono, con la conseguenza che nei suoi riguardi non può farsi luogo all’ adozione legittimante (quella tradizionale, per intenderci, e più conosciuta).  
Probabilmente, le  migliori possibilità di adozione si presenteranno a livello internazionale. Fuori dagli Stati Uniti, il procedimento tende a essere più breve, ed è più probabile che tu riesca ad adottare un bambino piccolo o un neonato. Secondo l'agenzia Children's Hope International, le madri biologiche degli Stati Uniti sono meno propense a scegliere un genitore single per l'adozione del loro figlio. Quindi, il consiglio finale è questo. Fate come all'ex Material Girl per ottenere l'affidamento del piccolo David Banda, orfano africano di tredici mesi, conosciuto nel 2006 un tour umanitario nel Malawi. La star americana, incontra il poverello cui era morta la madre poco dopo il parto, il padre da solo non poteva crescerlo. La cantante prende in braccio il bimbo, accarezza i suoi riccioli neri: "Beautiful". In questi pochi attimi si convince di volerlo adottare. Il giorno dopo, l'Alta Corte del Malawi emette un decreto di affidamento temporaneo per la coppia Ritchie-Ciccone. 
Una procedura eccezionale, visto che la legge del paese prevedeva che soltanto gli stranieri residenti da più di diciotto mesi potessero diventare genitori adottivi. Per Madonna, che ha promesso al governo di donare 3 milioni di dollari in progetti di cura e assistenza, le cose vanno molto più in fretta. E quindi? Dateci dentro!




domenica 17 luglio 2016

Diversamente amabili




Quest’anno sembra essere quello che vuole superare pregiudizi e barriere. Su questa scia, sempre lungimirante e visionaria, ancora una volta è la regione Toscana che intende porsi quale capofila perché si ritorni ad esaminare ed affrontare lo scabroso tema della sessualità per i disabili. Per questo, da qualche anno ormai, in Europa e nel mondo si sta diffondendo la figura dei "love giver" ovvero degli assistenti sessuali. In Italia pende il disegno di legge 1442 del 24 Aprile2014 “Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone condisabilità” ed è assegnato alla commissione igiene e sanità del Senato ma ad oggi è praticamente fermo. Tra i primi firmatari c'è il parlamentare Lo Giudice e la senatrice Cirinnà (sì, sempre lei!). Prima di proseguire sarà bene intenderci sul significato di disabile, cioè colui che per ripercussioni negative patisce una riduzione oltre la norma di una o più funzioni sensoriali, motorie e/o psichiche”. Il termine handicap, utilizzato nel linguaggio corrente per definire tali situazioni, è mutuato dal linguaggio ippico, nel quale indica la penalizzazione che nei concorsi di equitazione viene inflitta (in termini di tempo, distanza o penso) ai cavalli favoriti, al fine di offrire le stesse possibilità di vittoria anche a quelli meno favoriti. 
Dunque, se è vero che “con un handicap ben congegnato tutti i concorrenti hanno le stesse possibilità di vittoria” (cfr. C. Hanau, Handicap, cit. p. 67), per quanto riguarda le persone l’interesse da perseguire non è evidentemente quello di penalizzare i “superdotati”, bensì quello di sostenere gli svantaggiati con misure che equiparano o, comunque, tendano all’equiparazione delle posizioni di partenza. Questa urgenza non nasce quindi dal fatto che la figura della madre si sia emancipata al punto da portare il proprio figlio a prostitute e pagare fino a 500 euro, o al punto di masturbarlo lei stessa, o perché si diffondono notizie come quella del ragazzo spinto dalla madre a cercare una prostituta per il fratello con disabilità. L’urgenza, voglio credere sia, quella d’includere il disabile nella società, in una società che sia educata alla disabilità. Partire da un impulso sessuale, intimo per proiettarsi, poi, a costruire nuove prospettive tali da creare l’indipendenza per il disabile. In particolare, è stata rivalutata la disabilità non come “mancanza” quanto – piuttosto – come una dimensione della diversità umana nella consapevolezza che il cuore del problema non risiede nella condizione della disabilità in quanto tale, ma nei contesti sociali e culturali in cui essa emerge. A rompere il tabù, come già detto, è la Regione Toscana con una proposta di risoluzione che impegnerà la Giunta ad andare verso il riconoscimento dell’assistente sessuale per i disabili. Attraverso la sua professionalità supporta le persone diversamenteabili a sperimentare l’erotismo e la sessualità. Questo operatore, formato da un punto di vista teorico e psicocorporeo sui temi della sessualità, permette di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale e/o sessuale. 
Gli incontri, infatti, si orientano in un continuum che va dal semplice massaggio o contatto fisico, al corpo a corpo, sperimentando il contatto e l’esperienza sensoriale, dando suggerimenti fondamentali sull’attività autoerotica, fino a stimolare e a fare sperimentare il piacere sessuale dell’esperienza orgasmica. Quanto appena rappresentato si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di condizioni minime per un’esistenza libera e soprattutto dignitosa, nella consapevolezza, come ebbe a dire la Corte Costituzionale che tra i compiti cui lo Stato non può in nessun caso abdicare v’è proprio quello di “contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana” (Corte Costituzionale, sentenza 25 febbraio 1988 n. 217).Come sancito dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (1974) “la salute sessuale è l’integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali nell’essere sessuato al fine di pervenire ad un arricchimento della personalità umana, della comunicazione e dell’amore”.Ciò considerato, è possibile affermare che la dignità umana di un individuo – abile e non abile – viene a manifestarsi anche per mezzo della propria sessualità. Sul punto, è sufficiente far riferimento alla Convenzione sui diritti dellepersone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006 (ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18). Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della Convenzione).
La stessa Convenzione, all’art. 12 comma IV (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge) chiaramente statuisce “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”. Sotto altro angolo prospettico potrebbe venire in rilievo il concreto esercizio di questo diritto, qualora la sessualità non fosse consapevolmente vissuta dal disabile. In questo caso, sarebbe opportuno ipotizzare l’adozione di strumenti di monitoraggio e sostegno tramite i servizi sociali o i Consultori. E dove questi, potrebbero risultare insufficienti, attraverso l’autorità penale sopprimerne la mercificazione.


domenica 29 maggio 2016

Caffellatte: la convivenza amorosa



La composizione è un procedimento morfologico che permette di formare parole nuove combinando insieme due (o più) parole autonome, come per caffellatte: è nota, infatti, la pacifica convivenza del latte con il caffè. Mutuando questo gioco di parole dalla semantica della lingua italiana vogliamo oggi parlare dei contratti di convivenza. Si tratta di accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali. Possono essere stipulati da tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Più precisamente, ci si riferisce all’unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (ad esempio, due conviventi dello stesso sesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale. La figura giuridica dei contratti di convivenza è una delle novità più rilevanti della legge sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, la L. 20 maggio 2016 n.76nota come “legge Cirinnà”, che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno. Su questo fronte  nasce la nuova competenza in capo ai professionisti legali che, insieme ai notai, saranno chiamati ad autenticare la sottoscrizione dell'atto (pubblico o scrittura privata), nonché le sue modifiche e la sua risoluzione
Dovranno attestare la liceità dell'accordo, in conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonchè ricevuto l'atto provvedere, ai fini dell'opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia (entro i successivi 10 giorni) al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe. Con la nuova legge l’iscrizione anagrafica delle convivenze (che non è una registrazione di stato civile) assolve soltanto a funzioni di attestazione e di prova dell’inizio e della durata della convivenza. Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. La durata "naturale" del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E' logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni. 
In questa prospettiva resta fondamentale la differenza tra contratti di convivenza” - che sono quelli con efficacia nei confronti dei terzi cui fa riferimento la nuova legge – e “contratti tra conviventi” con efficacia limitata ai rapporti tra le parti che appartengono da tempo alla prassi di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali nella convivenza di fatto. Il contratto di convivenza «non può essere sottoposto a termine o condizione» cioè non tollera di avere una scadenza (ad esempio: «restiamo in regime di comunione dei beni per cinque anni») né di essere subordinato a eventi futuri («Tizio si obbliga a versare un contributo economico doppio alla vita familiare se venderà la propria casa»). In questi casi, è però prescritto che la condizione e il termine non infettano il contratto: esso rimane valido, mentre condizione e termine vanno considerati come non esistenti. Comunque, se la convivenza registrata cessa, qualora uno degli ex conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice stabilisce il diritto di costui di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, i quali devono essere assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Si apre un nuovo capitolo per il diritto di famiglia, dunque, che si allarga non solo alle unioni civili ma anche a questa nuova forma di convivenza, regolata e tutelata dall’ordinamento. Le nuove prerogative degli avvocati, invece, si inseriscono nel quadro più ampio di un percorso legislativo, che colloca il professionista non più solo nelle aule dei tribunali ma che lo rende soggetto attivo nella giurisdizione forense.